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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 06912/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla determinazione della retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie: il lavoratore (assistente di volo assunto nel 2009) chiedeva la declaratoria di nullità delle clausole dei contratti collettivi applicati dalla CAI che, per il periodo minimo di quattro settimane di ferie, escludevano dal calcolo della retribuzione feriale la componente costituita dall'indennità di volo integrativa (IVO), chiedendo le differenze retributive. CAI aveva eccepito, tra l'altro, la mancanza di legittimazione passiva per effetto del conferimento del ramo d'azienda alla SAI e dell'accordo sindacale, la validità delle previsioni collettive (anche per effetto di clausole di miglior favore) e prospettato questioni pregiudiziali da sottoporre alla Corte di Giustizia UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della CAI. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma, che a sua volta aveva confermato il Tribunale di Civitavecchia: le clausole collettive che escludevano l'IVO dal calcolo della retribuzione durante il periodo minimo di quattro settimane di ferie sono state dichiarate nulle e la CAI era stata condannata al pagamento in favore del lavoratore della somma complessiva di € 12.315,90 a titolo di differenze retributive relative al periodo di ferie, con rivalutazione monetaria e interessi legali. La Cassazione ha ritenuto infondate le censure di CAI su legittimazione passiva (accertando che il conferimento aveva natura di accollo interno), sul piano interpretativo delle norme collettive e sull'assenza di prova del carattere dissuasivo: ha confermato il principio che l'accertamento della potenzialità dissuasiva spetta al giudice di merito e che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la retribuzione feriale deve garantire condizioni economiche comparabili a quelle di attività. Ha inoltre respinto le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Sono state confermate le statuizioni sulle spese: CAI condannata al pagamento delle spese di merito e della presente fase di cassazione (a favore del difensore del lavoratore e dell'INPS).

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato in tema di trasferimento d'azienda; la Corte ha ritenuto che il contratto di conferimento del 22.12.2014 conteneva un accollo interno che non comporta, in mancanza di adesione dei lavoratori, la sostituzione del debitore nei loro confronti

  • art. 47 legge n. 428/1990 (versione all'epoca vigente)

    Richiamato dalla CAI per sostenere la deroga alla responsabilità solidale; la Corte ha valutato la fattispecie come accollo interno e non come deroga che riverbera sui lavoratori

  • Direttiva 2003/88/CE, art. 7

    "ferie annuali retribuite"

    Interpretata secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: la retribuzione feriale deve mantenere condizioni economiche comparabili a quelle ordinarie e non deve creare un effetto dissuasivo al godimento delle ferie; principio di natura teleologica che vincola il giudice nazionale

  • Direttiva 2000/79/CE, art. 3 (Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario del personale di volo)

    Richiamata per la specificità del personale di volo; la Cassazione conferma che le norme nazionali e collettive vanno interpretate alla luce delle direttive e della giurisprudenza UE

  • d.lgs. n. 66/2003

    D.Lgs. di recepimento della normativa UE sulle ferie: la Corte ne tiene conto nell'interpretazione conforme al diritto dell'Unione

  • d.lgs. n. 185/2005 (art. 4 richiamato)

    Decreto di attuazione della Direttiva 2000/79/CE; utilizzato nella valutazione dell'inclusione dell'indennità di volo nella retribuzione feriale per il personale navigante

  • CCNL e clausole collettive (es.: art. 10 CCNL Trasporto Aereo - personale navigante; art. 25 dei CC applicati)

    Le previsioni contrattuali possono essere valutate dal giudice nazionale, ma non prevalgono se contrastano con l'obbligo euro-unitario di assicurare che la retribuzione feriale non abbia effetto dissuasivo; la qualificazione lessicale delle clausole non prevale sull'analisi teleologica richiesta dall'interpretazione UE

  • Codice civile: artt. 1362, 1363, 1273, 1339, 1344, 1419

    Richiamati in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, accollo e conservazione del contratto; la Corte ha ritenuto applicabile l'istituto dell'accollo interno e ha escluso che la nullità di singole clausole determini automaticamente la caducazione dell'intero contratto collettivo

  • Codice di procedura civile: artt. 91 e 92

    Richiamati rispetto alla liquidazione delle spese processuali; la Corte ha ribadito il potere discrezionale del giudice di merito nel disporre la compensazione delle spese

  • Giurisprudenza CGUE (Richiamate: Robinson-Steele; Schultz-Hoff; Williams C-155/10; C-385/17 To.He; C-514/20 ecc.)

    Le pronunce della Corte di Giustizia forniscono l'interpretazione vincolante del concetto di "retribuzione durante le ferie" e stabiliscono che qualsiasi prassi potenzialmente dissuasiva è incompatibile con le finalità delle ferie retribuite; la giurisprudenza UE non fornisce criteri probatori rigidi, lasciando al giudice nazionale la valutazione concreta

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante il periodo minimo di ferie (almeno quattro settimane) va valutata secondo la nozione teleologica delineata dalla Corte di Giustizia UE: deve garantire condizioni economiche comparabili a quelle dell'attività e non deve avere un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie
  • Le indennità correlate allo svolgimento effettivo delle mansioni (es. indennità di volo integrativa) possono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione feriale se, nella valutazione concreta, la loro esclusione ha un'incidenza potenzialmente dissuasiva; la verifica spetta al giudice di merito
  • Un accollo interno tra cedente e cessionaria nel conferimento del ramo d'azienda non sostituisce automaticamente il debitore nei confronti dei lavoratori: perché i lavoratori abbiano un nuovo debitore serve un accollo esterno o l'adesione dei lavoratori
  • La mera dicitura contrattuale o l'uso di lessico diverso nelle previsioni collettive non impedisce l'interpretazione conforme al diritto UE: il giudice deve valutare la realtà economica e funzionale degli emolumenti
  • Non sono previsti criteri probatori unici dalla normativa UE per accertare la potenzialità dissuasiva; spettano al giudice nazionale la valutazione degli oneri della prova e l'accertamento fattuale
  • La nullità di singole clausole collettive non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto collettivo (principio di conservazione del contratto), salvo che sia dimostrata l'essenzialità e l'inscindibilità delle clausole
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE può essere rifiutata quando la giurisprudenza comunitaria ha già fornito interpretazioni chiare e applicabili al caso concreto

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