Cassazione Penale, Ordinanza n. 00269/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati condannati per una rapina consumata. Uno dei ricorrenti ha censurato la motivazione della responsabilità per il reato di rapina, ma la Corte ha rilevato che tale doglianza non era stata previamente proposta in appello e quindi non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Lo stesso ricorrente ha inoltre contestato la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, richiamando il potere discrezionale del giudice di merito nella dosimetria della pena e nella valutazione degli elementi rilevanti ex artt. 132 e 133 c.p. L'altro ricorrente ha sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come tentativo di rapina e ha contestato l'aggravante relativa all'uso di arma. La Corte ha dichiarato tali doglianze indeducibili perché erano una mera reiterazione dei motivi di appello già respinti: secondo il giudice di merito, l'imputato aveva conseguito l'autonomo possesso della refurtiva, uscendo dal negozio e allontanandosi, sicché la rapina era consumata; inoltre, l'uso di un'arma giocattolo non esclude l'aggravante, rilevando l'effetto intimidatorio derivante dall'apparenza esteriore di arma. È stato infine censurato il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto però motivato in modo sufficiente e non illogico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma sostanzialmente le statuizioni di merito, senza rimettere in discussione la condanna per rapina consumata aggravata e senza riconoscere le attenuanti generiche o una diversa qualificazione del fatto in termini di tentativo.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
norma incriminatrice della rapina; la Corte richiama il comma 4 come fonte del più elevato minimo edittale applicato nel caso concreto e il comma 3, n. 1 come base dell'aggravante contestata.
art. 606, comma 3, c.p.p.
impedisce in cassazione la deduzione di questioni non previamente sollevate in appello, a pena di inammissibilità del motivo.
art. 56 c.p.
invocato dai ricorrenti per sostenere il tentativo di rapina; la Corte esclude la configurabilità del tentativo perché la refurtiva era stata autonomamente sottratta e posseduta.
art. 132 c.p.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
richiamato per affermare che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che non risultino previamente devolute al giudice di appello, quando la legge richieda la specifica deduzione del motivo a pena di inammissibilità.
- La qualificazione di un fatto come rapina consumata o tentata dipende dall'effettivo conseguimento del possesso autonomo della refurtiva: se l'agente esce dal luogo del reato con la disponibilità del bene, anche se per breve tempo e prima dell'arresto, il delitto deve considerarsi consumato.
- Ai fini dell'aggravante della rapina commessa con arma, può rilevare anche l'uso di un oggetto che abbia la mera apparenza esteriore di un'arma, quando ciò sia idoneo a determinare un effetto intimidatorio sulla persona offesa.
- La censura sulla misura della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile o infondata quando mira a sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito senza evidenziare illogicità manifeste o violazioni dei criteri legali di commisurazione.
- Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
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