Cassazione Penale, Sentenza n. 15091/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trani per il reato di truffa, contestando contraddittorietà e illogicità della motivazione e l'erronea applicazione delle norme processuali. In particolare si sosteneva che l'intestazione della carta Postepay sulla quale l'acquirente aveva effettuato il bonifico costituiva prova diretta dell'imputato quale percettore dell'ingiusto profitto, che il Tribunale non aveva fornito alcuna ricostruzione alternativa (non risultando denunciato alcun furto della carta) e che il giudice aveva posto affidamento su mere ipotesi congetturali per giustificare il ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, annullando la sentenza di assoluzione e rinviando il procedimento al Tribunale di Trani per nuovo giudizio in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la prova dell'incameramento dell'ingiusto profitto su carta intestata all'imputato costituisca una frazione essenziale della condotta tipica di truffa e che, in assenza di ricostruzioni alternative concrete emerse nel contraddittorio, la mera prospettazione ipotetica di concorso di terzi non può generare un ragionevole dubbio idoneo a determinare l'assoluzione. È stato altresì richiamato il principio secondo cui la truffa si consuma nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto (luogo dell'incasso).
Norme richiamate
art. 533 cod. proc. pen.
La Corte interpreta il canone dell'accertamento della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" come incompatibile con il fondamento dell'assoluzione su mere ipotesi congetturali; quando è provata l'incamerazione del profitto illecito, il dubbio che giustifica l'assoluzione deve fondarsi su ricostruzioni alternative concrete e dimostrate nel contraddittorio.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata in sede di doglianza come norma rilevante nella valutazione della prova; il ricorso denunciava una erronea applicazione della disciplina probatoria da parte del giudice di merito (valutazione di elementi probatori quali l'intestazione della carta).
legge 20 febbraio 2006 n. 46, art. 5
Rilevata la riformulazione del comma 1 dell'art. 533 c.p.p. che ha recepito il principio dell'accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (c.d. B.a.r.d.), principio che la Corte utilizza per delimitare il valore delle ipotesi difensive non comprovate.
Statuto della Corte Penale Internazionale, art. 66 comma 3
Richiamato come fonte che già richiedeva l'accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, utile a spiegare il patrimonio normativo e interpretativo invocato dalla Corte.
art. 640 cod. pen., comma secondo, n. 2-ter
La Corte conferma che la truffa contrattuale realizzata mediante pagamento su carta/IBAN si perfeziona nel luogo e momento in cui l'agente incassa l'ingiusto profitto e che il percettore del profitto su carta intestata costituisce agente tipico della fattispecie, ciò configurando prova rilevante ai fini della responsabilità.
Massime di principio
- La prova dell'incameramento dell'ingiusto profitto su conto o carta intestata all'imputato costituisce, in assenza di valide e concrete alternative dimostrate nel contraddittorio, elemento decisivo ai fini della responsabilità per truffa.
- Il ragionevole dubbio che impedisce la condanna deve basarsi su prospettazioni alternative concrete e supportate da riscontri emersi nel processo: mere ipotesi o congetture non sono idonee.
- Spetta alla difesa l'onere (processuale e fattuale) di proporre e documentare ricostruzioni alternative plausibili; senza ciò, il dato dell'incasso pesa fortemente a carico dell'imputato.
- Nella truffa contrattuale con pagamento tramite bonifico/carta collegata a IBAN, il reato si considera consumato nel luogo e momento in cui l'agente consegue il profitto illecito (luogo dell'incasso).
- Il giudice che assolva per ragionevole dubbio deve motivare come le alternative prospettate trovino riscontro negli elementi probatori; non è ammessa una valutazione "atomistica" degli indizi che ne depotenzi il valore complessivo.
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