Cassazione Penale, Sentenza n. 26641/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'illogicità della motivazione della Corte territoriale in relazione agli artt. 216 e 217 R.D. 16 marzo 1942, n.267 (norme sulla bancarotta), nonché la mancanza di motivazione rispetto all'art. 163 cod. pen. (richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena). In particolare si sosteneva che la Corte aveva ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta documentale sulla base della mera irregolarità delle scritture contabili, senza accertare l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma, e che i giudici di merito non avevano pronunciato sulla domanda di sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e non manifestamente infondato rispetto ai motivi dedotti (soprattutto sulla questione del dolo specifico). Ha inoltre constatato che i giudici di merito non si erano pronunciati sulla sospensione condizionale. Tuttavia, non essendovi cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato ascritto si è estinto per prescrizione il 14 luglio 2022.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 216
Norma del codice fallimentare richiamata in tema di bancarotta; la Corte ha valutato che, ai fini della bancarotta fraudolenta documentale, non è sufficiente la mera irregolarità delle scritture contabili per dimostrare il dolo specifico richiesto dalla legge
R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 217
Ulteriore presidio normativo in materia di reati fallimentari; la censura riguardava la motivazione applicativa di tali norme da parte della Corte territoriale
Codice Penale, art. 163
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte di merito non si era espressa sulla richiesta di applicazione di tale beneficio
Codice di Procedura Penale, art. 129, comma 2
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte di Cassazione ha rilevato che non ricorrevano cause di non punibilità ai sensi di tale articolo, ma ha comunque annullato la sentenza perché il reato si era estinto per prescrizione
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario accertare il dolo specifico: la mera irregolarità delle scritture contabili non è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo del reato.
- I giudici di merito devono motivare chiaramente quando ritenuto sussistente il dolo specifico e spiegare perché eventuali irregolarità contabili siano riconducibili a un comportamento doloso.
- Se è stata formulata domanda di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), la decisione dei giudici di merito deve contenere una motivazione specifica sull'accoglimento o sul rifiuto di tale beneficio; l'omissione può costituire motivo di censura in Cassazione.
- Quando, nel corso del procedimento o dopo la pronuncia impugnata, il reato si estingue per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per tale estinzione.
- Nel costruire la difesa in casi analoghi è importante contestare l'esistenza del dolo specifico attraverso prove e argomentazioni che distinguano tra semplici irregolarità formali e condotte dolose volte ad occultare, falsificare o trarre indebito vantaggio patrimoniale.
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