Cassazione Penale, Sentenza n. 846/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di rigetto del riesame chiedendo l'annullamento del sequestro preventivo per tre motivi principali: (1) carenza o motivazione apparente in ordine al "periculum in mora" (violazione art. 606 co.1 lett. b) c.p.p., art. 321 e 324 c.p.p. e art. 12‑bis d.lgs. 74/2000), lamentando uso generico della pericolosità e mancanza di differenziazione tra indagati e beni; (2) fumus commissi delicti non adeguatamente motivato perché il decreto impugnato si sarebbe limitato a rinviare per relationem a un precedente decreto annullato (art. 606 co.1 lett. b), art. 321, 324 e 125 c.p.p.); (3) perdita di efficacia della misura cautelare per mancato deposito della decisione entro il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 324 c.p.p./art. 309 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul terzo motivo ha ritenuto rispettato il termine perentorio di dieci giorni tenendo conto della richiesta di integrazione atti e della sospensione del termine per adesione all'astensione dei difensori; sul secondo motivo ha richiamato la giurisprudenza che ammette la motivazione "per relationem" anche rispetto a provvedimenti non definitivi, quando il contenuto richiamato non sia stato invalidato quanto al punto contestato (il fumus non era stato messo in discussione); sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione sul periculum in mora fosse congrua e conforme ai principi delle Sezioni Unite (attività illecita protratta nel tempo, profitto illecito rilevante, rischio di dispersione, valore dei beni immobilizzati inferiore al profitto). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare ciascuno Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i rilievi dei ricorrenti sono stati inquadrati come violazioni di motivazione e norme processuali richiamate.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il decreto di sequestro preventivo; richiede motivazione adeguata del provvedimento, principio applicato dal giudice di legittimità nel sindacare la congruità della motivazione.
art. 324 cod. proc. pen.
commi richiamati nel testo (in particolare comma 3 e comma 7)
Regola il procedimento di riesame e i termini; la Corte ha confermato che il termine perentorio rilevante è quello di dieci giorni per la decisione del riesame e ha interpretato i termini in luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 125 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto soddisfatto l'onere motivazionale anche mediante richiamo per relationem, se non viziato sul punto.
art. 309 cod. proc. pen.
commi richiamati (in particolare comma 5 e comma 10 nella giurisprudenza richiamata)
Riferimento normativo utilizzato per distinguere termini e preservare la distinzione tra procedimento di riesame e altri riti; la Corte ha chiarito l'inapplicabilità del termine di cinque giorni previsto per altre ipotesi.
art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma relativa alla confisca obbligatoria per reati tributari; le Sezioni Unite richiedono motivazione anche sul periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca obbligatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le spese processuali: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in caso di inammissibilità manifestamente infondata.
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve contenere una 'concisa motivazione' anche sul periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca obbligatoria; la motivazione va rapportata alla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio
- La motivazione 'per relationem' a precedenti provvedimenti è ammissibile anche se il provvedimento richiamato non è definitivo, purché il punto richiamato non sia stato invalidato; l'esistenza grafica dell'atto richiamato può integrare l'onere motivazionale
- Il termine perentorio di dieci giorni per la decisione in sede di riesame è quello rilevante per l'inefficacia della misura; nella valutazione del termine si tiene conto di eventuali sospensioni o integrazioni documentali richieste dal tribunale
- Il sindacato di legittimità sulle motivazioni delle misure cautelari è limitato: il giudice di legittimità verifica la presenza e la logica della motivazione ma non sostituisce il giudizio di merito sulle valutazioni probatorie proprie del giudice di merito
- In difesa, per impugnazioni contro sequestri preventivi, è importante contestare specificamente e singolarmente per ciascun indagato e per ciascun bene la carenza motivazionale, e curare la tempestiva e completa produzione degli atti per evitare questioni procedurali preclusive
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