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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24753/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 651/22 che aveva rigettato il reclamo ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 31/08/2022 che aveva applicato la custodia in carcere per i reati contestati (artt. 110 c.p., 2, 4 e 7 L. 895/1967, art. 416-bis.1 c.p.). Motivo formale unico: violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 274 e 275 c.p.p.; censura per omissione di valutazione di una circostanza di fatto rilevata dalla difesa — la pregressa detenzione domiciliare con braccialetto elettronico concessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria l'1/12/2021 per motivi di salute — e per mancata considerazione dell'art. 275 n. 4-bis c.p.p. (divieto di custodia cautelare in carcere per soggetti affetti da disturbi psichici particolarmente gravi incompatibili con la detenzione). La difesa sosteneva che la detenzione domiciliare con braccialetto sarebbe stata idonea a salvaguardare le esigenze cautelari e che il Tribunale non aveva motivato sul punto.

La decisione

Ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato le esigenze cautelari alla luce della gravità del fatto (detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravamento per le circostanze di cui all'art. 416-bis e finalità di agevolare il sodalizio mafioso), delle modalità esecutive e della personalità dell'indagato. Sulla questione sanitaria la Corte ha richiamato l'esistenza di una perizia in corso per accertare lo stato di salute e la giurisprudenza (Sez. 2, n. 13624/2021, "Sconti") secondo cui il giudice del riesame non ha potere d'accertamento: le situazioni sopravvenute che rendano incompatibile la detenzione vanno fatte valere mediante i rimedi specifici idonei alla revoca o modifica della misura. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata ritenuta ineccepibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha dato indirizzo alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il reclamo avverso le misure cautelari; il ricorso in Cassazione riguardava un reclamo ex art. 309 già deciso dal Tribunale

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo per vizio di motivazione: riguarda i principi della motivazione del provvedimento impugnato; la cassazione ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo (vizio di motivazione in relazione all'art. 275): norma sul rigetto del reclamo e sui limiti di riesame; la Corte ha ritenuto che non esistesse omissione tale da inficiare il provvedimento

  • art. 275 n. 4-bis cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di custodia cautelare in carcere per soggetti affetti da disturbi psichici particolarmente gravi che rendano la detenzione incompatibile o impediscano adeguate cure; la difesa lo invocava per chiedere la detenzione domiciliare, ma la Corte ha ritenuto che la questione richiedesse accertamenti tecnici e i rimedi procedurali specifici per le situazioni sopravvenute

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale nella motivazione secondo il ricorrente; la Corte ha ritenuto comunque che il giudice di merito avesse valutato complessivamente le esigenze cautelari

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso e che aggravava la contestazione: la Corte ha valorizzato l'aggravamento ai fini della valutazione della gravità e del pericolo di reiterazione

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; richiamato in relazione alle imputazioni ricomprese nel capo contestato

  • artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967

    Norme della legge sulle armi richiamate per le accuse di detenzione e porto di arma comune da sparo; considerate nella valutazione della gravità del fatto

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Normativa emergenziale che consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ha operato secondo tale procedura dato che le parti non avevano richiesto discussione orale

  • Sez. 2, n. 13624 del 18/02/2021, "Sconti", Rv. 281032

    Giurisprudenza richiamata che afferma il principio per cui il giudice del riesame non ha potere di accertamento; la Corte l'ha usata per spiegare che le questioni sanitarie sopravvenute vanno trattate con i rimedi specifici

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di respingimento del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato questa sanzione al ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento formale per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti consequenziali

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio accertamento ai fatti valutati dal giudice di merito: il giudice del riesame ha limiti nel potere d'istruzione e non può svolgere nuovi accertamenti tecnici o peritali
  • La deduzione che la detenzione domiciliare con braccialetto sia preferibile per motivi di salute va supportata da adeguata prova medica e, se si tratta di circostanze sopravvenute, va proposta tramite i rimedi specifici (istanza di revoca o modifica della misura) piuttosto che con un semplice motivo di cassazione limitato alla motivazione
  • La gravità del fatto, le modalità esecutive e la personalità dell'indagato sono elementi decisivi nella valutazione delle esigenze cautelari e possono giustificare l'applicazione della custodia in carcere anche se in precedenza era stato concesso un regime attenuato
  • La presenza di una perizia in corso può legittimare la conferma di una misura cautelare fino all'esito dell'accertamento tecnico, purché il giudice motivi la sua decisione e non ometta l'esame dei profili rilevanti
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale contestare vizi di diritto o di motivazione ben circostanziati: censure meramente affermative su fatti non definitivamente accertati hanno scarse probabilità di successo
  • Se il ricorrente perde il ricorso in Cassazione, è frequente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la convenienza di impugnare tenendo conto di questo rischio

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