Cassazione Civile, Ordinanza n. 19281/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA 2005 in base agli studi di settore. In fatto, la CTR aveva ritenuto legittimo l’accertamento perché non fondato su un mero automatismo da Gerico, ma su dati contabili e risultanze degli studi, valorizzando anche l’antieconomicità dell’attività e la non congruità dei redditi dichiarati negli anni 2003-2007. Con il primo motivo la ricorrente denunciava motivazione apparente ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo contestava la violazione della disciplina degli studi di settore, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto fondare l’accertamento su ulteriori elementi presuntivi e che mancava una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e presunti. Con il terzo motivo deduceva la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione dell’avviso, lamentando che l’atto non avrebbe risposto ai rilievi formulati dalla società in sede amministrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e non apparente, in quanto rendeva percepibile la ratio decidendi: legittimo uso degli studi di settore, antieconomicità dell’impresa e mancata prova contraria della contribuente. Sul secondo motivo ha affermato che, nell’accertamento basato sugli studi di settore, non occorrono ulteriori elementi presuntivi diversi dallo scostamento grave tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo standard; il requisito della grave incongruenza permane anche per gli avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la questione non risultava trattata nei gradi di merito, così come inammissibile è stata ritenuta la censura sulla gravità dello scostamento, non adeguatamente dedotta in fatto e in diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiama la disciplina degli studi di settore come base tecnico-statistica dell’accertamento tributario.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
"possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore"
Il presupposto dell’accertamento è la grave incongruenza tra dichiarato e desumibile dagli studi; tale requisito resta necessario anche per gli avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che consente l’accertamento induttivo e si coordina con la disciplina degli studi di settore come strumento alternativo e autonomo rispetto alla contabilità formalmente regolare.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma parallela in materia IVA richiamata quale base dell’accertamento fondato anche sugli studi di settore.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specificamente dedotto nei gradi di merito e non supportato da trascrizione adeguata degli atti rilevanti.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamo alla necessità di motivazione dell’atto impositivo; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento grave tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo standard integra il presupposto presuntivo dell’azione accertativa; non è necessario che l’Ufficio alleghi ulteriori elementi presuntivi autonomi.
- Il requisito della grave incongruenza non è stato superato dalla modifica normativa del 2006 per gli avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007, che restano soggetti alla verifica dello scostamento significativo.
- Nel contraddittorio sugli studi di settore, il contribuente ha l’onere di fornire prova contraria ampia e concreta sulle ragioni che giustificano l’estraneità dell’impresa agli standard o la specificità della propria attività nel periodo considerato.
- In Cassazione sono inammissibili le censure che non risultino specificamente dedotte nei gradi di merito o che non siano assistite dalla necessaria trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti.
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