Sentenza del 23/12/2016 n. 7341 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Complessità operazioni societarie - Cessione d'azienda - Finalità riorganizzativa - Abuso del diritto - Non sussiste - Art. 20 d.P.R. 131/1986 - Norma antielusiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva ritenuto che la sequenza di operazioni societarie, valutata unitariamente, celasse una cessione d'azienda, con conseguente applicazione della relativa imposta di registro. Il ricorrente sosteneva invece che le operazioni rispondessero a effettive esigenze di riorganizzazione del Gruppo e non a un intento elusivo. La controversia riguardava soprattutto la possibilità di utilizzare l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 come norma antielusiva generale per riqualificare negozi distinti in un'unica cessione d'azienda.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata esclusa. La complessità delle operazioni non è sufficiente, di per sé, a giustificarne la riqualificazione come cessione d'azienda quando risulti prevalente una concreta finalità riorganizzativa del Gruppo. Le esigenze organizzative e gestionali costituiscono ragioni extra-fiscali non marginali, tutelate dall'art. 10-bis della legge 212/2000. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non può essere utilizzato come norma antielusiva generale per ampliare il contenuto degli atti e riqualificare liberamente operazioni collegate; il contrasto interpretativo è stato ricondotto nell'ambito dell'art. 10-bis, che disciplina l'abuso del diritto secondo presupposti e garanzie specifici.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma consente di interpretare gli atti secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici, ma non può essere trasformata in una norma antielusiva generale idonea a riqualificare una pluralità di operazioni in una cessione d'azienda al di fuori dei limiti propri della disposizione.
Art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212
"ragioni extra fiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale"
Le ragioni extra-fiscali concrete, non marginali, possono escludere l'abuso del diritto. Le esigenze di riorganizzazione societaria e gestionale del Gruppo ricevono una tutela prioritaria perché espressione della libertà d'impresa.
Massime di principio
- Una pluralità di operazioni societarie non può essere automaticamente riqualificata come cessione d'azienda solo perché produce effetti economici complessivamente assimilabili.
- Per contestare una riorganizzazione come abusiva, l'Amministrazione deve applicare i presupposti dell'art. 10-bis della legge 212/2000 e dimostrare un vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica e la prevalenza dello scopo fiscale.
- Le ragioni organizzative, gestionali e strategiche del Gruppo possono costituire valide ragioni extra-fiscali, purché siano effettive, documentabili e non meramente pretestuose.
- L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 va utilizzato per qualificare correttamente il singolo atto secondo la sua natura giuridica, non come strumento generale per sindacare la convenienza o la struttura complessiva dell'operazione.
- La libertà di impresa e la possibilità di scegliere strutture societarie alternative impediscono di considerare abusiva un'operazione soltanto perché fiscalmente più efficiente.
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