Sentenza del 15/03/2017 n. 6617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato i ricavi dichiarati e rideterminato Ires, Irap e Iva mediante gli studi di settore, integrati da ulteriori elementi quali la reiterata incongruenza dei ricavi, anomalie nei dati dichiarati e la posizione reddituale dei soci. La contribuente ha contestato, tra l'altro, il periodo triennale considerato, l'assenza di gravi incongruenze, l'insufficienza delle presunzioni, l'inidoneità dello studio di settore a rappresentare la situazione economica reale e l'applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando i ricavi. La CTR ha respinto l'appello principale della società e accolto parzialmente l'appello incidentale dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento e censurando la rideterminazione del reddito effettuata in primo grado senza motivazioni specifiche e oggettive. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso: il primo per difetto di autosufficienza, il secondo perché la CTR aveva implicitamente deciso sulla questione del periodo d'imposta e perché il triennio 2004-2006 era conforme alla normativa applicabile, il terzo per genericità e mancata indicazione degli elementi di prova contraria, e il quarto per genericità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
La disposizione disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento tributario, in presenza di gravi incongruenze tra ricavi o compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi. Nel caso concreto, la legittimità dell'accertamento è stata valutata anche alla luce di elementi ulteriori rispetto allo studio di settore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa sulla base di presunzioni purché dotate dei requisiti richiesti dalla legge. La CTR ha ritenuto che tali elementi fossero presenti considerando l'incongruenza reiterata, le anomalie dichiarative e la posizione dei soci.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La norma disciplina la rettifica della dichiarazione Iva. Nel caso esaminato, la pretesa Iva era collegata alla rettifica dei ricavi risultante dall'accertamento ritenuto legittimo.
L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 2
Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1, trova applicazione solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta.
Il triennio considerato deve essere consecutivo e comprendere l'anno oggetto di accertamento; non è necessario che coincida con uno specifico triennio predeterminato. Nel caso concreto, il triennio 2004-2006 è stato ritenuto conforme alla norma.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
La norma impone che l'appello tributario contenga motivi specifici. La Corte ha ritenuto sufficientemente chiaro il motivo dell'appello incidentale dell'Agenzia, escludendone la genericità.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le disposizioni individuano, tra gli altri, i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e ai vizi processuali. I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché generici, non autosufficienti o privi della necessaria indicazione degli atti e degli elementi rilevanti.
Massime di principio
- In materia di studi di settore, l'accertamento non deve necessariamente basarsi esclusivamente sul risultato dello studio: può essere corroborato da incongruenze reiterate, anomalie nei dati dichiarati e ulteriori elementi riferiti all'impresa o ai soci.
- Il contribuente che contesta uno studio di settore deve indicare e documentare in modo puntuale le circostanze specifiche che rendono inattendibile la stima; allegazioni generiche o il semplice richiamo a elementi non riprodotti negli atti processuali sono normalmente insufficienti.
- Per gli accertamenti soggetti alla disciplina allora vigente, il triennio rilevante deve essere consecutivo e comprendere l'anno accertato; non è di per sé illegittimo utilizzare un triennio diverso da quello indicato dal contribuente, purché rispetti tale requisito.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare con precisione gli atti, i motivi, i documenti e i fatti decisivi asseritamente trascurati dal giudice di merito.
- Il giudice tributario può valutare la prova contraria del contribuente, ma nel processo tributario non sono ammesse prove orali; è quindi necessario fornire documentazione concreta e specificamente indicata.
- Una rideterminazione equitativa del reddito deve essere sorretta da motivazioni specifiche e oggettive; in mancanza, può essere parzialmente riformata in appello su impugnazione dell'Amministrazione.
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