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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 1046 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento reddito di impresa - Ripartizione dell'onere della prova - Riconoscimento deducibilità di costi -Detraibilità dell'IVA - Onere della prova in capo al contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata nella parte in cui il contribuente non ha fornito una prova adeguata dell’effettività, dell’inerenza e della specificità dei costi e dell’IVA portati rispettivamente in deduzione e detrazione. La contabilità e le fatture, se prive di elementi sufficienti a individuare concretamente le operazioni, non assolvono l’onere probatorio del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell’onere della prova nell’accertamento del reddito d’impresa, con particolare riferimento alla deducibilità dei costi e alla detraibilità dell’IVA. L’Amministrazione deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria, inclusi il reddito o i ricavi contestati. Il contribuente, invece, deve provare l’effettivo sostenimento dei costi, la loro inerenza all’attività imprenditoriale e, per l’IVA, il diritto alla detrazione. La sola annotazione delle fatture in contabilità non è sufficiente: la documentazione deve consentire di identificare natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione.

Norme richiamate

  • Principio generale di ripartizione dell’onere della prova in materia tributaria

    L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell’imposta pretesa; il contribuente deve provare i costi deducibili e l’IVA detraibile.

    L’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza dei presupposti della maggiore pretesa fiscale, mentre il contribuente deve dimostrare i fatti che fondano la deduzione o la detrazione, compresi l’effettivo sostenimento e l’inerenza.

  • Principio di inerenza dei costi

    Il costo deve essere inerente all’attività imprenditoriale svolta, ovvero direttamente collegabile e strumentale ad essa.

    Un costo è deducibile solo se presenta un collegamento concreto con l’attività d’impresa; la mera registrazione contabile o l’esistenza formale della fattura non dimostrano tale requisito.

  • Requisiti probatori delle fatture

    Non basta l’annotazione in contabilità delle fatture, ma occorre che esse consentano di identificare natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.

    La documentazione fiscale deve essere specifica e verificabile. Fatture generiche, prive di dettagli sull’operazione, non sono sufficienti a provare la deducibilità del costo o la detraibilità dell’IVA.

Massime di principio

  • In un accertamento fiscale l’Amministrazione deve provare la maggiore base imponibile o i ricavi contestati, ma il contribuente deve dimostrare i componenti negativi e le detrazioni che intende far valere.
  • Per dedurre un costo non è sufficiente registrarlo in contabilità: occorre documentarne l’effettivo pagamento o sostenimento, l’inerenza e il collegamento con l’attività d’impresa.
  • Per detrarre l’IVA, le fatture devono descrivere in modo concreto e verificabile beni o servizi, indicando elementi idonei a identificarne natura, qualità e quantità.
  • La documentazione formalmente regolare può essere insufficiente se non consente di verificare la reale esistenza e specificità dell’operazione.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove di pagamento, relazioni sull’attività svolta e ogni altro elemento che dimostri effettività e inerenza del costo.

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