Sentenza n. 2607/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’annullamento - del verbale di accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 19 del 17 marzo 2021 emanato dal Comune di Castel Volturno (Ce) in data 15 novembre 2022 e notificato in data 21 novembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 19 del 17 marzo 2021
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario dal 2008 di un immobile sito nel Comune di Castel Volturno, ha impugnato il verbale redatto dalla polizia locale il 15 novembre 2022 e notificato il 21 novembre 2022, con il quale era stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del fabbricato. Ha dedotto, con un'unica censura, l'illegittimità del verbale per l'inefficacia dell'ordinanza presupposta, in ragione della pendenza di una domanda di condono edilizio presentata dai suoi danti causa nel 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino ha natura meramente endoprocedimentale e una funzione esclusivamente dichiarativa delle operazioni compiute dalla polizia municipale. L'atto è strumentale alle successive determinazioni del Comune e non produce, autonomamente, una lesione immediata e attuale della posizione del destinatario; pertanto non è autonomamente impugnabile. Il giudice non ha esaminato nel merito la censura relativa alla pendenza della domanda di condono e all'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale rilievo della possibile inammissibilità del gravame formulato dal Collegio all'udienza pubblica
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione; nel caso concreto il rilievo ha riguardato l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale per la sua natura non lesiva ed endoprocedimentale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tenutasi da remoto
Disciplina richiamata per lo svolgimento dell'udienza da remoto; non costituisce la norma sostanziale posta a fondamento della decisione di inammissibilità.
legge 28 febbraio 1985, n. 47
domanda di condono presentata il 29 novembre 1986 ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47
Richiamata quale disciplina della domanda di condono pendente, ma la relativa questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il verbale di accertamento dell'inottemperanza a un ordine di demolizione o di ripristino, quando si limita a documentare le operazioni compiute dalla polizia municipale, ha natura meramente endoprocedimentale e dichiarativa e non è autonomamente impugnabile.
- L'impugnazione di un atto endoprocedimentale è inammissibile quando l'atto non produce una lesione immediata e attuale, ma è soltanto strumentale all'adozione di successive determinazioni amministrative.
- La polizia municipale, nell'accertare l'inottemperanza a un ordine di ripristino, svolge un'attività di rilevazione e documentazione priva di autonoma valenza provvedimentale; gli effetti lesivi possono derivare solo dal successivo atto dell'autorità amministrativa competente.
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