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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37747/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: (1) vizi di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa (Diallo) circa la qualifica del luogo come "privata dimora" perché egli dimorava stabilmente nel teatro; (2) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella qualificazione del fatto come furto in luogo di privata dimora (art. 624-bis c.p.), con riferimento alla distinzione tra locali adibiti a bar e locali adibiti ad alloggio; (3) violazione del principio di correlazione (imputazione vs sentenza) relativamente al reato di lesioni aggravate, per la diversa modalità ritenuta in appello (lesioni da lancio di bottiglie/oggetti vs colpo d'accetta indicato nell'imputazione); (4) erronea applicazione della legge penale e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alla responsabilità dell'imputato per le lesioni (se le lesioni derivavano dalla colluttazione o dal lancio di oggetti); (5) erronea configurazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.), stante l'esistenza di un servizio di sorveglianza nel luogo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte: ha rigettato (in tutto o in parte) i primi due motivi (qualifica di privata dimora e art. 624-bis) e il terzo motivo (principio di correlazione), ritenendoli infondati. Ha invece accolto il quarto motivo nella parte in cui la Corte territoriale non ha adeguatamente spiegato la coerenza tra la propria ricostruzione (lesioni causate dal lancio di oggetti) e le dichiarazioni della persona offesa che sembravano indicare lesioni derivanti dalla colluttazione; di conseguenza ha annullato la sentenza limitatamente al capo relativo al delitto di lesioni personali e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Il quinto motivo sull'aggravante della minorata difesa è stato ritenuto infondato. Pertanto la condanna è confermata per gli altri capi (furto pluriaggravato, porto ingiustificato d'oggetto atto ad offendere, danneggiamento), mentre il capo di lesioni è annullato con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte ha ribadito che nella nozione di "privata dimora" rientrano anche luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi dove, in modo non occasionale, si compiono atti della vita privata; rileva che l'offesa usufruiva in esclusiva, nelle ore notturne, di un alloggio interno all'esercizio e che l'esercizio era chiuso al pubblico, sicché la qualificazione come luogo di privata dimora è corretta.

  • art. 61, n. 5) c.p.

    L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta integrata dalla Corte territoriale in relazione al tempo (consumazione di notte, vittima sola), e la Cassazione ha condiviso la valutazione ritenendo irrilevante l'esistenza di un servizio di sorveglianza nel luogo se non attivo al momento dell'introduzione e dell'aggressione.

Massime di principio

  • La nozione di "privata dimora" è ampia e può comprendere anche locali di lavoro chiusi al pubblico in cui una persona svolge non occasionalmente atti della vita privata e gode di esclusiva durante la notte.
  • La distinzione interna tra aree aperte al pubblico e aree riservate all'interno dello stesso immobile perde rilievo quando l'esercizio è da tempo chiuso al pubblico e il soggetto usufruisce dell'intera struttura in modo esclusivo.
  • La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza sussiste solo se vi è una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto tale da pregiudicare concretamente la difesa; una diversa ricostruzione delle modalità di produzione dell'evento non determina automaticamente illegittimità se l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'accusa.
  • Se il giudice di merito cambia la modalità causale delle lesioni rispetto all'imputazione, deve motivare chiaramente la compatibilità di tale valutazione con le dichiarazioni della persona offesa e con il materiale probatorio; la mancanza di adeguata spiegazione può portare all'annullamento della sentenza per quel capo.
  • L'aggravante della minorata difesa può essere ritenuta integrata anche quando esisteva una sorveglianza formale sul luogo, se questa non era effettivamente operativa al momento dell'aggressione e la vittima si trovava in condizione di inferiorità di difesa.

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