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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21099/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2007, fondato sul possesso di due autovetture e due immobili e sulla conseguente determinazione di un reddito presunto, con maggiori imposte Irpef e addizionali. Dopo un primo accoglimento in CTP per mancato contraddittorio preventivo, la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio; la precedente pronuncia di cassazione aveva poi cassato con rinvio limitatamente alla verifica della documentazione prodotta dal contribuente a giustificazione delle spese. In sede di rinvio, la CTR aveva rigettato nuovamente l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992 perché nessuna parte aveva riassunto il giudizio di rinvio e la CTR avrebbe deciso d’ufficio nonostante l’estinzione dell’intero processo; con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la CTR non aveva effettivamente verificato l’idoneità della documentazione a dimostrare i redditi esenti giustificativi delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio nel termine di legge determina l’estinzione dell’intero processo, rilevabile anche d’ufficio. Poiché nel caso concreto nessuna parte aveva riassunto il giudizio dopo l’ordinanza di cassazione con rinvio, la CTR non avrebbe potuto iscrivere a ruolo e decidere nel merito. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il processo non poteva essere proseguito, e ha posto le spese del processo estinto a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell’accertamento sintetico effettuato dall’Ufficio; la controversia non viene decisa nel merito per l’estinzione del processo di rinvio.

  • art. 22 del d.l. n. 78/2010

    citato dalla CTR in relazione alla non retroattività della novella dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    il giudizio di rinvio deve essere riassunto nei confronti di tutte le parti entro sei mesi; la mancata riassunzione determina l’estinzione dell’intero processo, rilevabile anche d’ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione di norme processuali.

  • artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati insieme agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per denunciare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro della motivazione della sentenza, asseritamente mancante o apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale regola sulla concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 45, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel testo come base per la rilevabilità d’ufficio dell’estinzione del giudizio tributario.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio dopo cassazione comporta l’estinzione dell’intero processo, con effetto assorbente e rilevabile anche d’ufficio.
  • Se il giudizio di rinvio non è stato validamente riassunto da alcuna parte, il giudice del rinvio non può decidere nel merito né disporre d’ufficio la prosecuzione del processo.
  • Quando l’estinzione del processo rende impossibile la prosecuzione del giudizio, la Corte di cassazione deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • In caso di estinzione del processo tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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