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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24422/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di pagamento relativo all'accisa su un quantitativo di GPL che, pur risultando documentalmente destinato a uso domestico, era stato accertato come effettivamente destinato ad autotrazione, sulla base di processi verbali di constatazione che avevano evidenziato consegne a soggetti o società di comodo e in luoghi privi di strutture idonee allo stoccaggio e alla commercializzazione di GPL per uso domestico. Dopo che la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, la Cassazione, con precedente sentenza, aveva accolto un motivo del ricorso dell'Agenzia cassando con rinvio per motivazione apparente della sentenza della CTR, ritenendo carente la motivazione sulla pretesa frode fiscale e valorizzando anche la sentenza di patteggiamento del legale rappresentante come elemento probatorio. La società proponeva quindi ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro quella decisione, articolando tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che sarebbe stato accolto; 2) omessa pronuncia e contraddittorietà per non avere considerato l'asserito giudicato interno sulla statuizione della CTP circa la mancata prova che i fatti posti a fondamento dell'avviso coincidessero con quelli accertati nel penale; 3) violazione dell'ordine logico della decisione, perché la Corte avrebbe dovuto esaminare prima la pretesa nullità formale dell'avviso e non la motivazione sul merito della pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inconferente e quindi inammissibile, perché la sentenza revocanda aveva accolto il terzo motivo di ricorso e non il quarto; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché non autosufficiente e, comunque, diretto a censurare un preteso errore di valutazione/interpretazione del giudicato, estraneo all'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c.; ha reputato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la censura di motivazione apparente era pregiudiziale rispetto a tutte le altre e che, una volta rilevata la nullità della sentenza per difetto di motivazione, ogni ulteriore questione risultava assorbita. Ne è conseguito il rigetto del ricorso per revocazione, con condanna della società ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione della sentenza di Cassazione è ammessa solo per errore percettivo o svista materiale su un fatto non controverso e non per errori di valutazione o interpretazione delle risultanze processuali o del giudicato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il precedente ricorso per cassazione aveva denunciato una nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento costituisce elemento di prova utilizzabile dal giudice tributario; se si intende disconoscerne efficacia probatoria occorre spiegarne le ragioni.

  • art. 445 comma 2 c.p.p.

    La questione evocata in memoria è stata ritenuta priva di rilevanza nel giudizio di revocazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma inserita a supporto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro una sentenza della Cassazione è deducibile soltanto un errore di fatto percettivo, consistente nella falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti; restano esclusi gli errori di diritto e le censure che investono la valutazione o l'interpretazione delle risultanze processuali.
  • L'asserita errata ricostruzione del giudicato non integra errore revocatorio quando si traduce in una contestazione sull'interpretazione di atti e pronunce, poiché il giudicato ha natura di comando giuridico e la sua interpretazione segue regole di diritto.
  • La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'ordine logico o la scelta delle questioni compiuta dalla Corte quando la decisione si fonda su una ratio pregiudiziale che assorbe ogni altra questione.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere valutata dal giudice tributario come elemento probatorio; qualora la si ritenga non utilizzabile o non attendibile, occorre una specifica e adeguata motivazione.
  • Una motivazione meramente assertiva e apodittica, che non dia conto dell'esame delle risultanze istruttorie decisive, è equivalente a motivazione apparente e determina nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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