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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9687/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna di primo grado per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (capo B). Denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per: mancata valutazione esaustiva delle censure e delle prove a discarico (1º motivo); mancata considerazione della giustificazione per la presenza in strada e dell'assenza del dolo specifico (2º); insufficiente trattazione del presunto abuso da parte degli agenti e del delitto di cui all'art. 651 c.p. (3º); applicabilità della scriminante di cui all'art. 393‑bis c.p. per modalità scorrette degli agenti (4º); ingiustificato aumento per continuazione e non corretta valutazione delle argomentazioni sulla pena (5º); mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (6º).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché riproponevano pedissequamente le stesse censure dell'appello e cercavano una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle prove, materie non sindacabili in questa sede. Ha ritenuto la sentenza di merito correttamente motivata e aderente alla puntuale ricostruzione del Tribunale: le testimonianze degli agenti sono state valutate attendibili e riscontrate, i verbali e le certificazioni mediche non hanno supportato la versione difensiva di un abuso grave, ed è stata ravvisata la minaccia/violenza verso pubblici ufficiali integrativa dell'art. 337 c.p.; la scriminante ex art. 393‑bis c.p. è stata ritenuta inapplicabile. La Cassazione ha così confermato l'esito favorevole alla ricostruzione dell'accusa, dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, stimata in euro 3.000. Inoltre, nel merito di merito erano emersi elementi tali da indurre il Tribunale a trasmettere gli atti alla Procura per un'ipotesi di calunnia a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La Corte richiama che il reato è integrato dalle minacce o violenze dirette a pubblici ufficiali per ostacolare l'attività d'ufficio; il dolo consiste nella volontà e coscienza di usare violenza/minaccia per impedire l'attività, indipendentemente dall'esito concreto.

  • art. 393‑bis cod. pen.

    La scriminante richiede un comportamento del pubblico agente oggettivamente illegittimo o disfunzionale rispetto allo scopo del potere; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto gli agenti stavano legittimamente svolgendo controlli per l'emergenza COVID‑19, quindi la scriminante non opera.

  • art. 651 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle prospettazioni difensive, la decisione osserva che la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma che le elementi probatori raccolti non supportavano la versione difensiva di un abuso; il riferimento normativo è stato trattato nel senso che non sussistono elementi per ritenere fondata l'accusa di abuso d'ufficio o simili dedotte dai ricorrenti.

  • Normativa emergenziale per il COVID‑19 (misure di limitazione della circolazione)

    La Corte ritiene che gli operanti fossero intenti ad accertare il rispetto delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria e che tale attività rientrasse nelle loro mansioni legittime, contribuendo a negare la ricostruzione difensiva di un intervento illegittimo degli agenti.

Massime di principio

  • La Cassazione è inammissibile se il ricorso si limita a ripetere le stesse censure di merito e a chiedere una rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove: il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio.
  • Le conclusioni probatorie del Tribunale e della Corte d'appello, soprattutto sulla valutazione della credibilità dei testi e sulla congruenza dei verbali e documenti, sono vincolanti in Cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione rilevabili in questa sede.
  • La scriminante (art. 393‑bis) richiede che la condotta del pubblico agente sia obiettivamente illegittima o disfunzionale: l'accertamento dell'illegittimità è a carico della difesa e va provato con elementi concreti.
  • Discrepanze tra denunce dei fatti e documentazione esterna (verbali, certificati medici, testimonianze terze) indeboliscono in modo significativo le accuse di abuso da parte degli agenti.
  • L'esercizio del diritto di difesa che sfocia in false accuse o in condotte gravi verso ufficiali può pregiudicare la concessione di attenuanti generiche e comportare conseguenze penali ulteriori (es. segnalazione per calunnia).
  • Le valutazioni sul trattamento sanzionatorio (scostamento dal minimo edittale, diniego di attenuanti generiche, aumento per continuazione) richiedono motivazione congrua: se la motivazione di merito è congrua, la Cassazione non la riforma.

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