Cassazione Penale, Sentenza n. 9687/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna di primo grado per resistenza a pubblico ufficiale (capo A) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (capo B). Denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per: mancata valutazione esaustiva delle censure e delle prove a discarico (1º motivo); mancata considerazione della giustificazione per la presenza in strada e dell'assenza del dolo specifico (2º); insufficiente trattazione del presunto abuso da parte degli agenti e del delitto di cui all'art. 651 c.p. (3º); applicabilità della scriminante di cui all'art. 393‑bis c.p. per modalità scorrette degli agenti (4º); ingiustificato aumento per continuazione e non corretta valutazione delle argomentazioni sulla pena (5º); mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (6º).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché riproponevano pedissequamente le stesse censure dell'appello e cercavano una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle prove, materie non sindacabili in questa sede. Ha ritenuto la sentenza di merito correttamente motivata e aderente alla puntuale ricostruzione del Tribunale: le testimonianze degli agenti sono state valutate attendibili e riscontrate, i verbali e le certificazioni mediche non hanno supportato la versione difensiva di un abuso grave, ed è stata ravvisata la minaccia/violenza verso pubblici ufficiali integrativa dell'art. 337 c.p.; la scriminante ex art. 393‑bis c.p. è stata ritenuta inapplicabile. La Cassazione ha così confermato l'esito favorevole alla ricostruzione dell'accusa, dichiarato i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, stimata in euro 3.000. Inoltre, nel merito di merito erano emersi elementi tali da indurre il Tribunale a trasmettere gli atti alla Procura per un'ipotesi di calunnia a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
La Corte richiama che il reato è integrato dalle minacce o violenze dirette a pubblici ufficiali per ostacolare l'attività d'ufficio; il dolo consiste nella volontà e coscienza di usare violenza/minaccia per impedire l'attività, indipendentemente dall'esito concreto.
art. 393‑bis cod. pen.
La scriminante richiede un comportamento del pubblico agente oggettivamente illegittimo o disfunzionale rispetto allo scopo del potere; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto gli agenti stavano legittimamente svolgendo controlli per l'emergenza COVID‑19, quindi la scriminante non opera.
art. 651 cod. pen.
Richiamato in relazione alle prospettazioni difensive, la decisione osserva che la Corte di appello si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma che le elementi probatori raccolti non supportavano la versione difensiva di un abuso; il riferimento normativo è stato trattato nel senso che non sussistono elementi per ritenere fondata l'accusa di abuso d'ufficio o simili dedotte dai ricorrenti.
Normativa emergenziale per il COVID‑19 (misure di limitazione della circolazione)
La Corte ritiene che gli operanti fossero intenti ad accertare il rispetto delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria e che tale attività rientrasse nelle loro mansioni legittime, contribuendo a negare la ricostruzione difensiva di un intervento illegittimo degli agenti.
Massime di principio
- La Cassazione è inammissibile se il ricorso si limita a ripetere le stesse censure di merito e a chiedere una rivalutazione dei fatti o della credibilità delle prove: il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio.
- Le conclusioni probatorie del Tribunale e della Corte d'appello, soprattutto sulla valutazione della credibilità dei testi e sulla congruenza dei verbali e documenti, sono vincolanti in Cassazione salvo vizi di diritto o di motivazione rilevabili in questa sede.
- La scriminante (art. 393‑bis) richiede che la condotta del pubblico agente sia obiettivamente illegittima o disfunzionale: l'accertamento dell'illegittimità è a carico della difesa e va provato con elementi concreti.
- Discrepanze tra denunce dei fatti e documentazione esterna (verbali, certificati medici, testimonianze terze) indeboliscono in modo significativo le accuse di abuso da parte degli agenti.
- L'esercizio del diritto di difesa che sfocia in false accuse o in condotte gravi verso ufficiali può pregiudicare la concessione di attenuanti generiche e comportare conseguenze penali ulteriori (es. segnalazione per calunnia).
- Le valutazioni sul trattamento sanzionatorio (scostamento dal minimo edittale, diniego di attenuanti generiche, aumento per continuazione) richiedono motivazione congrua: se la motivazione di merito è congrua, la Cassazione non la riforma.
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