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Sentenza

Sentenza n. 1090/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - del provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 12.08.2025 Prot nr -OMISSIS- -L.P., notificato all’interessato il 22.08.2025, di rigetto della domanda di conversione del Permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 17.02.2025; - nonché di ogni ed ulteriore atto e/o “comportamento” precedente, susseguente o comunque richiamato o connesso; - nonché di quelli adottati in esecuzione del suddetto provvedimento, anche se allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto contenuto;

Giustizia amministrativa202501998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, presente in Italia dal 4 maggio 2022, aveva presentato il 5 luglio 2022 domanda di protezione internazionale. La Commissione territoriale, pur rigettando la protezione internazionale, gli aveva riconosciuto la protezione speciale il 22 novembre 2023, ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. Il 17 febbraio 2025 aveva chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma la Questura aveva respinto l’istanza ritenendo che il permesso fosse stato rilasciato dopo l’abrogazione della disciplina previgente sulla convertibilità dei titoli di protezione speciale. Il ricorrente ha dedotto: I) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 e erronea interpretazione della disciplina transitoria, sostenendo che il discrimine temporale dovesse essere costituito dalla data di presentazione della domanda originaria di protezione, anteriore al 6 maggio 2023, e non dalla data di rilascio del titolo; II) violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza ex art. 97 Cost. ed eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, poiché subordinare la convertibilità alla data di rilascio avrebbe fatto dipendere il diritto dai tempi dell’amministrazione. È stata inoltre prospettata l’illegittimità di una distinzione tra permessi rilasciati all’esito della procedura davanti alla Commissione territoriale e permessi rilasciati dall’autorità giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha accolto congiuntamente i motivi e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 abbia mantenuto applicabile la disciplina previgente alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, individuando quale unico sbarramento temporale la data di presentazione della domanda di protezione speciale o internazionale, non la data di rilascio del permesso né quella di presentazione della domanda di conversione. La facoltà di conversione opera anche quando il permesso di protezione speciale sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, e non soltanto quando sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 19 del testo unico immigrazione. Una diversa interpretazione introdurrebbe una condizione ostativa non prevista dalla legge e determinerebbe una disparità di trattamento tra titolari della medesima posizione sostanziale, in violazione dell’art. 3 Cost., facendo dipendere la convertibilità dai tempi e dalle modalità della procedura amministrativa o giudiziaria. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato; è stata invece respinta la domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, in ragione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 2, 2-bis e 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    La disciplina previgente sulla conversione continua ad applicarsi quando la domanda originaria di protezione speciale o internazionale è stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; la data del rilascio del titolo non costituisce ulteriore condizione ostativa.

  • art. 6 d.lgs. n. 286/1998

    La disciplina previgente consentiva la conversione del titolo di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ove ricorressero i requisiti di legge; tale facoltà resta operante per le fattispecie coperte dal regime transitorio.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    Il permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciuto dalla Commissione territoriale rientra nella disciplina transitoria sulla convertibilità, al pari dei permessi rilasciati mediante altra procedura.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    I permessi per protezione speciale sono riconducibili alla medesima posizione sostanziale, indipendentemente dalla procedura attraverso cui sono stati rilasciati; non è legittimo distinguere, ai fini della conversione, tra titoli rilasciati ai sensi dell’art. 19 e titoli riconosciuti ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e ragionevolezza impediscono di subordinare la convertibilità del titolo ai tempi amministrativi di definizione della domanda di protezione.

  • art. 3 Cost.

    È contrario al principio di uguaglianza trattare diversamente titolari della medesima posizione sostanziale di protezione speciale sulla base della sola procedura o del momento di rilascio del titolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio introdotto dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, la disciplina previgente sulla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato continua ad applicarsi quando la domanda originaria di protezione speciale o internazionale sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
  • Ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale, il discrimine temporale è costituito dalla data di presentazione della domanda originaria di protezione, non dalla data di rilascio del titolo né da quella di presentazione della domanda di conversione.
  • La facoltà di conversione prevista dal regime transitorio opera per tutti i permessi di soggiorno per protezione speciale, indipendentemente dalla procedura mediante la quale siano stati rilasciati, compresi quelli riconosciuti dalla Commissione territoriale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.
  • Non è legittimo introdurre, in via interpretativa, condizioni ostative ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, quando tali condizioni limitino la facoltà di conversione e facciano dipendere il diritto dai tempi o dalle modalità dell’azione amministrativa.
  • Una diversa disciplina della convertibilità fondata sulla procedura di rilascio o sulla data del provvedimento determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra titolari della medesima posizione sostanziale, in contrasto con l’art. 3 Cost., oltre che con i principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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