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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11975/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressamente accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese, rilevando anche la compensazione già prevista dalle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita del 1974 relativo a un immobile. In primo grado erano state riunite due cause: da un lato la domanda di esecuzione dell'obbligo a contrarre proposta dall'originario promissario acquirente contro gli eredi del promittente venditore; dall'altro la domanda dei coeredi del promittente venditore per l'accertamento della loro comproprietà nella misura dei 14/18, la restituzione dei frutti civili e il risarcimento dei danni, con riconvenzionale dell'altra parte per usucapione e, in subordine, per indennità per migliorie. Il Tribunale aveva rigettato le domande di obbligo a contrarre e di usucapione, accogliendo invece la domanda subordinata sulle migliorie e condannando alcuni convenuti al pagamento della relativa somma. In appello, una delle parti soccombenti aveva impugnato la sentenza e le altre parti si erano costituite spiegando appello incidentale. La Corte di appello aveva in parte riformato la decisione, confermando la condanna per le migliorie a carico di alcuni eredi e disponendo, in favore di questi ultimi, la restituzione dei frutti civili dell'immobile a carico della controparte. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma prima dell'adunanza la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti consente di dichiarare estinto il giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo solo se è accettata dalle parti controricorrenti costituite.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non decide sul merito della controversia.
  • Se le parti hanno previsto la compensazione delle spese e il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può dichiarare che nulla è dovuto per le spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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