Cassazione Civile, Ordinanza n. 20025/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un contenzioso tributario sulla deducibilità, ai fini fiscali, dei costi sostenuti da una società per sponsorizzazioni in favore di una scuderia sportiva. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello principale della società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo; (2) violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova in tema di inerenza dei costi; (3) violazione ed errata applicazione di norme di diritto. Successivamente, la società ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia agli atti, ribadendo la richiesta con memoria successiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, rilevando che la società aveva aderito alla definizione agevolata e aveva espressamente dichiarato di rinunciare al giudizio. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia perfezionata prima dell'udienza estingue il processo anche senza accettazione della controparte; inoltre, poiché l'Agenzia si era limitata a un atto di costituzione tardivo e non a un controricorso ritualmente notificato, non era necessaria la notifica della rinuncia all'Avvocatura dello Stato. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato applicato il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo quando interviene prima dell'udienza e la controparte ne abbia avuto conoscenza; l'accettazione della controparte rileva solo ai fini delle spese.
art. 306 c.p.c.
Non si applica al giudizio di cassazione; la rinuncia al ricorso non richiede un atto accettizio della controparte per produrre effetti processuali.
art. 370 c.p.c.
Il semplice atto di costituzione tardivo e privo di controricorso notificato non attribuisce alla controparte le prerogative della parte ritualmente costituita ai fini della rinuncia.
art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
La società ha aderito alla definizione agevolata prevista da tale disposizione, impegnandosi a rinunciare al giudizio.
art. 6 del d.l. n. 119/2018
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia intervenuta nell'ambito della definizione agevolata prevista dalla normativa richiamata.
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quale atto unilaterale recettizio, estingue il processo quando sia intervenuta conoscenza della rinuncia da parte della controparte prima dell'udienza, senza necessità di accettazione.
- L'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione; pertanto la rinuncia al ricorso non è soggetta al regime dell'atto accettizio proprio dell'estinzione per rinuncia nei gradi di merito.
- La notifica della rinuncia alle parti costituite è richiesta solo nei confronti di chi sia ritualmente costituito; un mero atto di costituzione tardivo, depositato ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, non vale a far sorgere le prerogative processuali della parte costituita.
- Quando la rinuncia è conseguente all'adesione del contribuente a una definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto e le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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