Cassazione Civile, Ordinanza n. 24887/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA riferito all’anno 2007, pari a euro 180.000, richiesto da una società. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, rilevando che in sede di verifica l’Ufficio aveva inizialmente ritenuto sussistente il credito, per poi negarlo senza adeguata motivazione. La CTR aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il diniego avrebbe dovuto spiegare le ragioni del mancato accoglimento della domanda e prendere posizione sulle allegazioni della contribuente. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il provvedimento di diniego del rimborso non richiede una motivazione particolarmente articolata; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente sulla spettanza sostanziale del credito. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ritenendo il ricorso sufficientemente chiaro e autosufficiente. Nel merito ha accolto entrambi i motivi: ha affermato che il diniego di rimborso IVA non ha natura di avviso di accertamento e non deve quindi contenere una motivazione analitica assimilabile a quella degli atti impositivi; inoltre ha ritenuto che la CTR avesse omesso di confrontarsi con le puntuali allegazioni dell’Ufficio sulla natura elusiva delle operazioni generatrici del credito, limitandosi a una formula meramente apparente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che il diniego di rimborso IVA richieda una motivazione assimilabile a quella degli atti impositivi.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato come parametro di motivazione degli atti tributari, ma ritenuto non applicabile in modo pieno al provvedimento di rigetto di un’istanza di rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il veicolo processuale delle censure per violazione di legge dedotte dall’Agenzia.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ritenuta violata dalla CTR per carenza motivazionale.
art. 30 d.P.R. 633/1972
È la disposizione che disciplina il rimborso dell’eccedenza detraibile IVA; il diniego fondato sull’insussistenza dei presupposti non ha natura di avviso di accertamento.
art. 23 d.lgs. 546/1992
La Corte richiama la facoltà dell’Ufficio di svolgere difese e controdeduzioni nel giudizio tributario anche oltre le ragioni espresse nel provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- Il diniego di rimborso IVA non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento: pertanto non è tenuto a una motivazione analitica equivalente a quella richiesta per gli atti impositivi.
- Quando la controversia riguarda il rigetto di un’istanza di rimborso, il contribuente mantiene la posizione sostanziale di attore e sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- La motivazione del rigetto di una domanda di rimborso è sufficiente se espone gli elementi essenziali delle ragioni del diniego e richiama il presupposto dell’insussistenza dei requisiti, senza necessità di confutare puntualmente ogni allegazione del contribuente in sede amministrativa.
- Nel giudizio tributario, l’Amministrazione può sviluppare in causa difese e argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione espressa nel provvedimento di rigetto, senza incorrere in ultrapetizione.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando le argomentazioni non consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non permettono il controllo sulla ratio decidendi.
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