Cassazione Civile, Ordinanza n. 23665/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza ingiunzione emessa dall’autorità ispettiva in relazione ai rapporti intercorsi tra un’associazione di volontariato e alcuni propri soci impiegati in attività di autista/soccorritore per il servizio 118. La Corte d’appello, confermando il primo giudice, aveva escluso la natura subordinata del rapporto, ritenendo non provata dall’ispettorato la subordinazione e valorizzando il fatto che ai soci fosse stato corrisposto un rimborso spese di 25 euro per ciascun turno di 8 ore, giudicato non incompatibile con il volontariato perché di modesta entità e riferibile a spese di trasporto e pasto. Con il ricorso per cassazione l’ispettorato ha denunciato violazione dell’art. 2 l. n. 266/1991, degli artt. 2094 e 2697 c.c. e dell’art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che il volontariato non può essere retribuito in alcun modo, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate; pertanto i rimborsi forfettari non collegati a spese specifiche dovrebbero escludere il volontariato e imporre la qualificazione del rapporto come lavorativo. Si è inoltre lamentato un malgoverno dell’onere della prova, che la Corte territoriale avrebbe indebitamente posto a carico dell’amministrazione invece che dell’associazione che intendeva giustificare i rimborsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la lettura della disciplina del volontariato operata dalla Corte d’appello: i rimborsi forfettari, non ancorati a spese effettivamente sostenute e provate, sono incompatibili con il volontariato e rivelano un rapporto diverso, lavorativo, da qualificare poi come autonomo o subordinato sulla base delle concrete modalità di svolgimento. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva però accertato in fatto l’assenza di elementi sufficienti a dimostrare la subordinazione, valorizzando la mancanza di assoggettamento a direttive puntuali e la natura delle mansioni. La Cassazione ha quindi escluso il vizio denunciato e ha rigettato il ricorso, condannando l’ispettorato alle spese e dando atto dell’ulteriore contributo unificato. Nel dispositivo, pur richiamando la formula di inammissibilità nella motivazione, il P.Q.M. ha disposto il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 266/1991
"l’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse"
La norma ha carattere antiabusivo: consente solo rimborsi di spese effettivamente sostenute, non compensi mascherati né rimborsi forfettari non collegati a spese specifiche.
art. 17 d.lgs. n. 117/2017
È richiamato come conferma e specificazione del divieto di rimborsi spese forfetari nel volontariato.
art. 2094 c.c.
È evocato per sostenere la qualificazione del rapporto come subordinato ove ricorrano i relativi indici.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare le spese effettivamente sostenute, ove si invochi la natura di rimborso, grava su chi contesta la pretesa e intende giustificare l’erogazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel volontariato, la corresponsione di somme a titolo di rimborso è lecita solo se riferita a spese effettivamente sostenute, specificamente documentate e nei limiti preventivamente stabiliti; i rimborsi forfetari sono incompatibili con la disciplina e non possono essere usati per mascherare compensi.
- Se l’erogazione ha natura forfetaria e non risulta collegata a spese effettive, viene meno la qualificazione del rapporto come volontariato; il rapporto va allora scrutinato come rapporto di lavoro, da qualificare poi secondo le concrete modalità di svolgimento.
- Ai fini della prova, chi sostiene che somme corrisposte a volontari siano mere spese rimborsate deve documentare il collegamento tra esborso e spese realmente affrontate; in difetto, l’erogazione è idonea a rivelare un compenso.
- La qualificazione in subordinazione richiede comunque la verifica in fatto dell’assoggettamento del prestatore al potere direttivo e organizzativo altrui; in mancanza di tali indici, può escludersi la subordinazione anche quando il rapporto non sia volontariato.
- L’apprezzamento dei fatti circa le concrete modalità di esecuzione del rapporto e la sussistenza degli indici della subordinazione è, di regola, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione e non investito da specifiche censure di violazione dei criteri legali di qualificazione.
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