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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19/11/2025, notificato in pari data, con cui il Comandante del -OMISSIS- ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente in data 5 novembre 2025, volta ad ottenere l'esonero dai servizi notturni per l'assistenza al coniuge disabile ai sensi della Legge n. 104/1992; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluse le circolari interne richiamate nel provvedimento di diniego e, in particolare, la lettera prot. n. -OMISSIS- dell'08/04/2024 dello Stato Maggiore della Difesa e la lettera prot. n. -OMISSIS- del 27/03/2024 di PERSOMIL.

Giustizia amministrativa202502389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'esonero dai servizi notturni richiesto per assistere il coniuge con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comandante dell'unità di appartenenza ha respinto l'istanza di esonero dai servizi notturni, ritenendo necessario che il coniuge assistito fosse portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 29, 31 e 32 Cost., dell'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001 e dell'art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66/2003, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001 riconosce l'esonero al lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1992, senza richiedere il requisito ulteriore della gravità dell'handicap, e che l'interpretazione restrittiva dell'Amministrazione introducesse illegittimamente un requisito non previsto dalla legge, in contrasto con la tutela costituzionale della persona disabile, della famiglia e della salute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza. Il Collegio ha rilevato il contrasto tra l'orientamento restrittivo del Consiglio di Stato, secondo cui l'espressione "a proprio carico" presupporrebbe una situazione di handicap grave e sostanziale non autosufficienza, e l'orientamento della Cassazione civile, condiviso dal TAR, secondo cui l'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001 richiede la condizione di disabilità prevista dall'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ma non la connotazione di gravità di cui al comma 3. Secondo il giudice, il requisito dell'essere "a carico" attiene alla relazione di assistenza tra lavoratore e persona disabile e non al grado di invalidità. L'introduzione della gravità come requisito aggiuntivo costituisce un'interpretazione non conforme al dato letterale della norma e una restrizione della tutela non autorizzata dal legislatore, tanto più in una materia assistita da garanzie costituzionali. Le circolari e direttive interne richiamate nel diniego non hanno portata normativa e non possono legittimare una limitazione del beneficio. Il diniego è stato quindi ritenuto illegittimo, con obbligo di nuova decisione amministrativa. Il Ministero della Difesa è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 3, d.lgs. 151/2001

    Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

    La disposizione richiede che il lavoratore abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1992, ma non subordina l'esonero alla connotazione di gravità dell'handicap.

  • art. 3, comma 1, legge 104/1992

    Individua la condizione di disabilità rilevante ai fini dell'art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001; tale condizione non coincide necessariamente con l'handicap grave disciplinato dal comma 3.

  • art. 3, comma 3, legge 104/1992

    La connotazione di gravità costituisce un requisito ulteriore rispetto alla condizione di disabilità e non può essere richiesta per l'esonero dai servizi notturni in assenza di una previsione legislativa espressa.

  • art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. 66/2003

    Conferma la disciplina dell'esonero dal lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1992.

  • artt. 2, 29, 31 e 32 Cost.

    Impongono una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, coerente con la tutela della persona con disabilità, della famiglia e della salute.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Ha costituito, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, il presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alla salute e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L'esonero dal lavoro notturno previsto per il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile ai sensi della legge n. 104/1992 non può essere subordinato al requisito ulteriore della connotazione di gravità dell'handicap, quando tale requisito non sia espressamente previsto dalla disposizione applicabile.
  • Ai fini dell'esonero dal lavoro notturno, la condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 è distinta dalla situazione di gravità disciplinata dal comma 3; l'espressione "a proprio carico" attiene alla relazione di assistenza e non implica necessariamente la non autosufficienza o l'handicap grave della persona assistita.
  • Le circolari e le direttive interne dell'amministrazione, prive di portata normativa, non possono introdurre requisiti aggiuntivi che restringano un beneficio previsto direttamente dalla legge a tutela delle persone con disabilità.
  • In materia di diritti delle persone con disabilità, le disposizioni che riconoscono misure di tutela devono essere interpretate secondo il dato legislativo e in senso costituzionalmente orientato; le limitazioni della tutela non possono essere introdotte in via amministrativa o ermeneutica in assenza di una chiara previsione legislativa.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandi
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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