Sentenza del 04/11/2015 n. 22485 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento relativo a IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 2000, contestando la rideterminazione dei ricavi effettuata dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati dei contatori degli apparecchi da gioco e di una perizia tecnica acquisita nell'ambito di un procedimento penale. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione del diritto di difesa, l'erroneità o insufficienza della motivazione circa l'azzeramento dei contatori, l'imputazione temporale degli incassi, la presunta ripartizione al 50% dei proventi tra gestore e proprietario degli apparecchi e il calcolo degli importi al lordo o al netto dell'IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti i motivi sono stati dichiarati inammissibili per la mancata corretta formulazione dei quesiti di diritto e dell'indicazione del fatto controverso richieste dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla controversia. Inoltre, il primo motivo non censurava adeguatamente la motivazione degli atti impositivi; i motivi dal secondo al quinto miravano a ottenere una nuova valutazione del merito; il sesto prospettava questioni di merito sotto forma di violazione di legge; il settimo formulava come vizio motivazionale una questione di diritto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Impone, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per i motivi fondati sugli artt. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., e la chiara indicazione del fatto controverso per i motivi fondati sul n. 5.
Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosi requisiti formali: ogni motivo deve indicare con precisione la regola giuridica asseritamente violata oppure il fatto decisivo e controverso rispetto al quale la motivazione sarebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.
Art. 360 c.p.c.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione.
Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia; occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale deducibile nei limiti previsti dalla norma.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52
Le disposizioni disciplinano i poteri dell'Amministrazione finanziaria nelle attività di controllo e accertamento IVA. Nel caso concreto, la censura della contribuente è stata ritenuta inammissibile perché non rivolta in modo specifico contro la motivazione degli atti impositivi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
La norma riguarda la rettifica dell'IVA sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione. La Corte ha ritenuto che il motivo proposto sotto forma di violazione di legge ponesse in realtà questioni di merito, non esaminabili in sede di legittimità.
Art. 378 c.p.c.
Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; il deposito della memoria da parte della contribuente non ha sanato i difetti di ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere tra violazione di legge e contestazione della valutazione delle prove: la Corte di cassazione non costituisce un terzo grado di merito.
- Quando si denuncia un vizio motivazionale, occorre indicare con chiarezza il fatto decisivo e controverso, spiegando in modo specifico perché la motivazione della sentenza sia omessa, contraddittoria o insufficiente.
- Quando si denuncia la violazione di una norma di diritto, il motivo deve formulare una precisa critica giuridica alla regola applicata dal giudice, senza limitarsi a prospettare ricostruzioni alternative dei fatti.
- Le contestazioni sull'attendibilità dei dati contabili o tecnici, sull'imputazione temporale dei ricavi e sulla ripartizione degli incassi sono normalmente questioni di merito, salvo che siano accompagnate dalla dimostrazione di un preciso errore logico o giuridico del giudice.
- Gli elementi provenienti da un procedimento penale, inclusa una perizia disposta dal pubblico ministero, possono essere utilizzati nel procedimento tributario come elementi di valutazione; per contestarli occorre attaccare specificamente il loro recepimento nella motivazione dell'atto impositivo o della sentenza.
- Le mere possibilità alternative, non supportate da documenti o altri elementi di prova, non sono sufficienti a superare una ricostruzione presuntiva dei ricavi fondata su dati oggettivi, come le registrazioni dei contatori degli apparecchi.
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