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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2193 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Processo tributario - Prove atipiche - Perizia di parte - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato in 780.932 euro il valore di un terreno edificabile venduto nel 2002 e dichiarato per 284.052 euro, basandosi su una stima dell'Ufficio tecnico erariale. I contribuenti contestavano sia la congruità del valore sia la motivazione e la base probatoria dell'accertamento. La Commissione tributaria provinciale aveva ridotto il valore a 500.000 euro e la Commissione regionale aveva confermato tale importo, considerando la stima dell'Ufficio tecnico erariale insieme alla perizia di parte prodotta dal contribuente. In Cassazione G.B. denunciava, tra l'altro, ultrapetizione, uso illegittimo di un criterio equitativo, carenza di motivazione dell'atto impositivo e insufficienza della prova sulla comparabilità degli immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la relazione di stima dell'Ufficio tecnico erariale costituisce una perizia di parte dell'Amministrazione: fa fede come atto pubblico quanto alla provenienza, ma non quanto alle valutazioni tecniche contenute. Tuttavia, nel processo tributario anche le perizie di parte possono costituire fonte di convincimento del giudice, purché siano valutate criticamente e il giudice spieghi perché le ritiene attendibili. Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva motivato adeguatamente la riduzione del valore, rilevando che il terreno era concretamente edificabile solo per metà e determinando il valore venale in comune commercio sulla base delle caratteristiche effettive del bene. La Corte ha ritenuto tale valutazione immune da vizi logici o giuridici e non sindacabile in sede di legittimità. G.B. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    La norma è richiamata in relazione ai poteri istruttori e cognitivi del giudice tributario. La Corte ha escluso che il giudice regionale abbia oltrepassato tali poteri, avendo valutato gli elementi documentali per determinare il valore venale del terreno.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 113

    L'art. 112 impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l'art. 113 richiede che la decisione sia fondata sulla legge e non sull'equità sostitutiva, salvo i casi previsti. La rideterminazione del valore a 500.000 euro non ha violato tali principi, perché costituiva una valutazione del valore venale in comune commercio richiesta dalla controversia e non una decisione equitativa svincolata dalla legge.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La disposizione è richiamata con riguardo all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo. La Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio alla stima dell'Ufficio tecnico erariale, contenente gli elementi di confronto e i criteri utilizzati per la valutazione.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Le norme impongono di determinare il valore dell'immobile secondo il valore venale in comune commercio e disciplinano la rettifica del valore dichiarato. Il giudice deve quindi valutare concretamente le caratteristiche del bene, la destinazione urbanistica, il grado di edificabilità e gli immobili comparabili.

  • Codice civile, art. 2697

    La disposizione disciplina l'onere della prova. L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a sostenere la rettifica, ma una stima tecnica che indichi beni comparabili e criteri di valutazione può assolvere tale onere, salvo contestazioni specifiche e documentate del contribuente.

  • Cassazione, sentenze n. 8890/2007 e n. 7935/2002

    I precedenti affermano che, nel processo tributario, una perizia di parte può essere utilizzata come elemento di prova atipica e posta a fondamento della decisione se il giudice ne espone le ragioni di attendibilità e correttezza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le perizie dell'Amministrazione e del contribuente hanno, di regola, il valore di perizie di parte: non sono automaticamente vincolanti e il loro contenuto valutativo deve essere esaminato criticamente dal giudice.
  • Una perizia di parte può fondare la decisione anche senza altri mezzi di prova tipici, purché il giudice indichi in modo concreto perché la ritiene attendibile, considerando metodologia, dati utilizzati e caratteristiche del bene.
  • Per contestare una stima immobiliare non è sufficiente affermare genericamente che i beni comparati non sono simili o che l'incremento di valore è eccessivo; occorre indicare specificamente errori, differenze oggettive, dati alternativi e documentazione tecnica.
  • La rideterminazione giudiziale del valore tra quello dichiarato e quello accertato non è di per sé una decisione equitativa illegittima, se deriva dall'applicazione del criterio legale del valore venale in comune commercio e da una ponderazione motivata degli elementi disponibili.
  • In sede di Cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione del giudice di merito sulle stime immobiliari, quando essa è motivata e priva di contraddizioni logiche o violazioni di legge.
  • La destinazione urbanistica non coincide necessariamente con l'effettiva edificabilità dell'intero terreno: il valore può essere ridotto se risultano limitazioni concrete, come una lottizzazione o un'edificabilità riferibile solo a una parte dell'area.

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