Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35607/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato la richiesta di riesame contro la custodia in carcere. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo (affectio societatis), sostenendo che le condotte e le conversazioni intercettate potevano essere occasionali; 2) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestando l'accertamento del fine di favorire il sodalizio mafioso, la consapevolezza dell'ausilio e l'utilizzo del metodo mafioso; 3) vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ritenuto fondato su valutazioni astratte e probabilistiche.

La decisione

Il ricorso viene rigettato. La Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare sia limitato alla verifica della presenza delle ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità manifeste. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto congrua e non irragionevole la motivazione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato contatti qualificati con capi del sodalizio, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di droga, attività di riscossione per conto dell'associazione e indicazioni sulle piazze di spaccio desunte da conversazioni intercettate, elementi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'appartenenza. Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, poiché la contestazione dell'aggravante 416-bis.1 non avrebbe effetti immediati e concreti sulla legittimità della misura cautelare disposta. Il terzo motivo e' stato ritenuto infondato: il Tribunale ha correttamente applicato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati di traffico di stupefacenti, e ha motivato con elementi concreti e individualizzanti (contributo stabile all'associazione, precedenti per stupefacenti, rischio di recidiva) la mancata sostituzione con misura meno afflittiva. Il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria e' incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La norma e' richiamata come aggravante mafiosa; la Corte ha rilevato pero' che la contestazione della stessa e' inammissibile per carenza d'interesse se la sua esclusione non produce effetti immediati e concreti sulla misura cautelare impugnata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che l'insussistenza dei gravi indizi e' rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme o in manifesta illogicita' della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte sottolinea che il sindacato in cassazione e' limitato e non puo' sostituirsi alla valutazione del giudice di merito salvo violazioni normative o manifesta illogicita'.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per reati di spaccio e traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che tale presunzione possa essere superata solo con elementi concreti che dimostrino l'adeguatezza di misure meno afflittive, assenti nel caso di specie.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferito al delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tale fattispecie e la Corte ha condiviso la valutazione di merito entro i limiti del sindacato di legittimita'.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di sintesi del ricorso; il ricorso e' stato trattato nei limiti di quanto consentito da tale disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti della cancelleria se dal provvedimento di cassazione non deriva la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tali adempimenti essendo il detenuto non rimesso in libertà.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle misure cautelari e' limitato: verifica la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di manifesta illogicita' della motivazione, senza rivalutare i fatti in termini di merito.
  • Per l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'associazione non e' necessaria un'esplicita dichiarazione di volonta' associativa; comportamenti stabili e significativi quali contatti con vertici del sodalizio, detenzione e spaccio di ingenti quantita' e attivita' di riscossione possono dimostrare la consapevolezza e la stabile partecipazione.
  • La contestazione di aggravanti a effetto speciale e' valutabile in cassazione solo se la loro esclusione determinerebbe effetti immediati e concreti sulla misura cautelare impugnata; altrimenti il ricorso e' inammissibile per carenza d'interesse.
  • Per i reati di traffico di stupefacenti opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3); per ottenere la sostituzione con misura meno afflittiva e' necessario fornire elementi concreti e individualizzanti che escludano il pericolo di recidiva o di inadeguatezza della misura alternativa.
  • Nel ricorso per cassazione e' piu' efficace denunciare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicita' della motivazione del giudice di merito, anziche' proporre una diversa lettura dei fatti gia' valutati dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.