Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25624/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un buono fruttifero postale della serie "Q/P" emesso su supporto cartaceo della precedente serie "P", con timbro anteriore e posteriore che indicavano la nuova serie e i nuovi tassi per i primi venti anni, mentre per l'ultimo decennio restava visibile parte della precedente tabella con rendimenti più favorevoli. La sottoscrittrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per interessi ritenuti dovuti in base alla tabella originaria della serie "P"; Poste Italiane aveva proposto opposizione, respinta dal giudice di pace e poi dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e del d.m. 13 giugno 1986, sostenendo che la variazione dei tassi risultante dal timbro riguardasse solo i primi 20 anni, che il possessore fosse consapevole del contenuto del titolo e che non potesse applicarsi l'art. 1339 c.c.; inoltre contestava il richiamo ai precedenti di legittimità invocando le Sezioni Unite del 2007 e del 2019 e sostenendo la correttezza di una diversa ricostruzione dei principi applicabili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, richiamando il più recente orientamento già espresso in altra decisione dello stesso Collegio e chiarendo che, nel caso dei buoni "Q/P", non può farsi discendere in via interpretativa l'applicazione dei rendimenti della serie "P" per l'ultimo decennio dal solo fatto che sul titolo residui parte della vecchia tabella. Ha affermato che la questione è prima di tutto interpretativa: la presenza della stampigliatura sostitutiva della serie "P" esclude, sul piano letterale e sistematico, che si possano isolare singole indicazioni della vecchia tabella per attribuire al titolo un contenuto misto. Tuttavia, ove il buono presenti una disciplina incompleta o ambigua dei rendimenti, opera un'integrazione suppletiva del regolamento negoziale mediante i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Per effetto di tali principi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, affinché riesamini la causa conformandosi al principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    Disciplina l'emissione dei buoni postali fruttiferi e consente che le variazioni dei tassi disposte con decreto ministeriale abbiano effetto per i buoni di nuova serie; in caso di disciplina incompleta o ambigua del titolo, i tassi ministeriali possono integrare il regolamento negoziale. La prevalenza del testo del buono rispetto al decreto opera solo quando il titolo contenga una pattuizione chiara e completa.

  • d.m. 13 giugno 1986

    Atto ministeriale di emissione della serie "Q" e di fissazione dei relativi tassi; rileva come fonte integrativa dei rendimenti mancanti o incompleti del buono della serie "Q/P".

  • art. 1339 c.c.

    La sostituzione automatica di clausole è richiamata per escludere che operi in modo cogente a fronte del contenuto contrattuale del buono quando il titolo già esprima una pattuizione; il meccanismo sostitutivo resta invece collegato alla disciplina legale dei tassi per i buoni di nuova emissione.

  • art. 1374 c.c.

    È richiamato come base dell'integrazione suppletiva del contratto in presenza di incompletezza o ambiguità dell'espressione negoziale sui rendimenti del buono.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve avvenire considerando la volontà negoziale complessiva e non isolando singole parole o frammenti del testo del buono.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione secondo buona fede impedisce di attribuire rilievo decisivo a elementi testuali isolati o non significativi, imponendo di valutare il significato obiettivo dell'intero contesto negoziale.

  • art. 2002 c.c.

    I buoni fruttiferi postali sono qualificati come titoli di legittimazione e non come titoli di credito; pertanto non si applicano loro i principi di autonomia causale, incorporazione e letteralità propri dei titoli di credito.

  • art. 1993 c.c.

    È richiamato per evidenziare, in negativo, che le regole sulle eccezioni opponibili ai titoli di credito non si estendono ai buoni postali, qualificati come titoli di legittimazione.

  • art. 1342 c.c.

    È evocato nel richiamo a precedenti giurisprudenziali per affermare la prevalenza delle clausole aggiunte o successivamente apposte su quelle precedentemente scritte, ove incompatibili.

  • art. 47 Cost.

    È richiamato quale criterio sistematico che impone un'interpretazione della disciplina dei buoni coerente con la tutela del risparmio.

Massime di principio

  • Nei buoni postali fruttiferi la qualificazione come titoli di legittimazione comporta che il rapporto tra emittente e sottoscrittore non è governato dalle regole proprie dei titoli di credito, ma dal contenuto documentale del titolo e dalla disciplina legale richiamata dal testo normativo.
  • L'interpretazione del buono deve considerare il documento nel suo complesso: non è consentito isolare una singola indicazione testuale, se questa è inserita in una tabella sostitutiva o in un contesto che esclude la continuità con la precedente serie.
  • Quando il buono di nuova emissione presenti una lacuna o una formulazione ambigua sui rendimenti, il regolamento negoziale può essere integrato suppletivamente con i tassi previsti dal decreto ministeriale applicabile alla serie, in base al meccanismo di integrazione previsto dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e dall'art. 1374 c.c.
  • La sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. non opera in modo indiscriminato in presenza di un testo contrattuale già espressivo di una volontà negoziale; va invece distinto il caso della pattuizione difforme e completa da quello della disciplina incompleta da integrare.
  • L'interpretazione secondo buona fede esclude letture frammentarie del documento che attribuiscano rilievo decisivo a elementi testuali eccentrici o non significativi rispetto alla struttura complessiva del titolo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.