Cassazione Civile, Ordinanza n. 27687/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 23046/2024, che aveva accolto il ricorso dell'INPS e cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino resa in sede di rinvio. La lite trae origine dalla rideterminazione della pensione del dante causa del ricorrente con applicazione della c.d. "clausola oro" prevista dall'art. 30 del regolamento ENPI: la Corte d'appello aveva accolto la domanda e, sulla base di CTU, aveva liquidato differenze pensionistiche per il periodo 1 gennaio 1991 - 30 novembre 2010, condannando l'INPS al pagamento. Nell'ordinanza revocanda la Cassazione aveva ritenuto che, in forza dell'art. 59, comma 4, L. n. 449/1997, dal 1° gennaio 1998 fossero soppressi i meccanismi di adeguamento diversi da quello generale del d.lgs. n. 503/1992, sicché la clausola oro non poteva operare oltre tale data; perciò aveva cassato la decisione di merito con rinvio per il ricalcolo limitato al 31 dicembre 1997. Con il ricorso per revocazione il pensionato ha sostenuto che la Corte di cassazione avrebbe travisato gli atti, perché la Corte territoriale avrebbe applicato la clausola oro solo fino al 1993, e non fino al 2010, come emergerebbe dalla sentenza, dai criteri concordati in sede peritale e dalla CTU. Ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza, il rigetto del precedente ricorso dell'INPS e la condanna dell'ente anche alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non denunciava un errore di fatto revocatorio, ma contestava la valutazione degli atti e delle risultanze processuali già compiuta nell'ordinanza impugnata. In particolare, ha osservato che dal testo della sentenza della Corte d'appello non risultava affatto che la clausola oro fosse stata limitata al 1993, né che tale limite fosse stato imposto al CTU; la doglianza del ricorrente mirava in realtà a ottenere un nuovo giudizio di legittimità sulle medesime questioni già esaminate e disattese. Poiché l'errore revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile, estranea a qualsiasi attività valutativa, e deve emergere dal solo confronto tra sentenza e atti interni al giudizio di cassazione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, e non quando si contesti la valutazione degli atti o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'inesatto apprezzamento delle risultanze processuali integra, al più, errore di giudizio denunciabile nei limiti del vizio di motivazione, non errore revocatorio.
art. 59, comma 4, L. n. 449/1997
Dal 1° gennaio 1998 sono soppressi i meccanismi di adeguamento pensionistico diversi da quello generale previsto dal d.lgs. n. 503/1992, con conseguente inoperatività della clausola oro oltre tale data.
art. 11 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato come meccanismo ordinario di adeguamento pensionistico che resta salvo rispetto ai sistemi soppressi dall'art. 59, comma 4, L. n. 449/1997.
art. 96 c.p.c.
Il ricorrente aveva chiesto anche la condanna per responsabilità aggravata o il pagamento di una somma; la Corte non accoglie tale domanda perché il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro una sentenza o ordinanza della Cassazione è ammissibile solo se la decisione sia affetta da un errore meramente percettivo, immediatamente e oggettivamente rilevabile dal raffronto tra provvedimento e atti interni al giudizio di legittimità.
- Non integra errore revocatorio la censura che investa l'interpretazione di documenti, CTU, quesiti peritali o altre risultanze processuali già valutate dalla Corte; in tal caso si deduce un errore di giudizio, non una falsa percezione.
- Per configurare l'errore di fatto revocatorio occorre che il fatto decisivo sia stato supposto esistente o inesistente nonostante la sua presenza o assenza risultasse incontrovertibilmente dagli atti, e che su quel punto non vi sia stata discussione tra le parti.
- In materia di trattamenti pensionistici, i meccanismi regolamentari di adeguamento diversi da quello generale possono essere soppressi per effetto di norma imperativa, con conseguente impossibilità di applicarli oltre la data fissata dalla legge.
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