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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40614/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, all’esito di indagini su una frode carosello IVA relativa a cessioni di apparecchi e materiali telefonici, aveva disconosciuto i costi connessi alle fatture e la detrazione dell’IVA. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, richiamando in modo decisivo una sentenza della CTP di Firenze resa in un diverso giudizio tra altre parti e non ancora definitiva, e affermando in modo generale che la contribuente aveva agito con diligenza e prudenza. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2909 c.c., perché la CTR avrebbe attribuito efficacia di giudicato a una decisione tra parti diverse e non definitiva; (2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza tributaria e civile, per essere la decisione affetta da motivazione apparente, in quanto meramente adesiva e priva di autonoma valutazione critica delle censure di appello. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la proposizione in relazione alla sospensione dei termini prevista dal d.l. 119/2018. Ha poi accolto entrambi i motivi del ricorso principale, rilevando che la CTR aveva illegittimamente fondato la decisione su una sentenza resa in altro giudizio tra parti diverse e non passata in giudicato, senza svolgere un’autonoma valutazione critica, e che la motivazione era comunque solo apparente, perché priva dell’indicazione concreta degli elementi di fatto e del ragionamento seguito per escludere la partecipazione della contribuente alla frode. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non può essere attribuito a una decisione resa tra parti diverse e non definitiva; una sentenza altrui può al più essere richiamata come elemento argomentativo, ma non come giudicato vincolante.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    La violazione delle regole sulla motivazione della sentenza integra un vizio processuale denunciabile in cassazione come nullità della decisione.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario si applicano, nei limiti di compatibilità, le regole del processo civile anche in tema di motivazione e validità della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; la motivazione meramente apparente determina nullità.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La sentenza deve esporre la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro omissione o mera apparenza comporta nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; la motivazione apparente non soddisfa il precetto costituzionale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito di legittimità.

  • art. 6, comma 11, d.l. 119/2018

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"

    La sospensione dei termini ha reso tempestiva la notifica del ricorso, escludendo la tardività eccepita dalla contribuente.

  • d.l. 18/2020

    È richiamato solo come possibile ulteriore sospensione emergenziale dei termini, senza che la decisione ne dipenda.

Massime di principio

  • Nel processo tributario una sentenza di altro giudizio, specie se resa tra parti diverse e non passata in giudicato, non può essere utilizzata come giudicato esterno; può al più essere richiamata se il giudice ne rielabora autonomamente i contenuti e li sottopone a critica nel diverso processo.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamante consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se il richiamo è meramente adesivo e non espone le ragioni della decisione, la sentenza è nulla per motivazione apparente.
  • La motivazione apparente ricorre non solo quando manca del tutto la motivazione, ma anche quando le affermazioni del giudice sono generiche, apodittiche o tali da non consentire di verificare quali prove e quali argomenti abbiano fondato il decisum.
  • In tema di accertamenti IVA fondati su frodi carosello, il giudice di merito deve indicare specificamente gli elementi di fatto da cui desume l’eventuale inconsapevolezza del contribuente o la sua diligenza, non essendo sufficienti formule di stile.
  • La sospensione dei termini di impugnazione prevista da norme speciali può incidere sulla tempestività del ricorso per cassazione e deve essere considerata nel calcolo del termine finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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