Cassazione Penale, Sentenza n. 06834/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro della casella di posta elettronica disposto con decreto del 22/07/2025. Il ricorrente deduceva: tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato con violazione degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 180 c.p.p.; incompletezza e genericità della notizia di reato e del decreto di sequestro con conseguente violazione delle garanzie difensive e difetto di motivazione; nullità dell'ordinanza per carenza di motivazione, poiché il Tribunale del riesame avrebbe integrato motivazioni mancanti; violazione del principio di proporzionalità e pertinenzialità nel sequestro di dispositivi informatici (assenza di delimitazione tramite parole chiave/time-window); insussistenza del fumus commissi delicti e indeterminatezza del nesso tra utilità elargite e funzione pubblica
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato l'assorbente vizio della genericità della notizia di reato e la mancanza di motivazione del decreto di sequestro, con conseguente assenza di sufficiente fumus commissi delicti. Pur ricostruendo in sede di riesame un quadro indiziario più articolato, il Tribunale non poteva supplire alla totale carenza motivazionale del decreto originario: il provvedimento di sequestro non descriveva le condotte, non individuava l'oggetto concreto dell'accordo illecito né chiariva in che modo le utilità elargite incidessero sull'esercizio della funzione pubblica, risultando di natura esplorativa. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del Pubblico Ministero del 22/07/2025, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato senza trattenere copie dei dati informatici; ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata nella doglianza relativa alla tempestività dell'iscrizione della notizia di reato e alla garanzia del diritto di difesa; la Corte ha trattato tale censura ma l'ha rimessa dopo aver valutato la carenza più grave della motivazione del decreto di sequestro
art. 180 c.p.p.
Riferito anch'esso nell'ambito delle censure sulla violazione delle garanzie difensive per tardiva iscrizione; valutato alla luce delle altre criticità procedurali
art. 81, 110, 321 c.p.
Articoli richiamati nel capo di imputazione indicato nel provvedimento impugnato; la Corte osserva che l'indicazione della fattispecie di reato da sola non basta se il decreto non espone fatti e condotte concreti a sostegno del fumus
art. 318 c.p.
Norma relativa alla corruzione di pubblici ufficiali richiamata nel decreto; la Corte rileva che il decreto non descrive come le utilità si collegassero all'abuso o alla vendita della funzione
principio generale sulla motivazione del decreto di sequestro probatorio
La decisione afferma che il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato in modo congruo e basato su elementi rappresentativi di un fatto riconducibile a reato; la mancanza di tale motivazione determina la nullità del decreto e l'illegittimità del vincolo ablativo
Massime di principio
- Un decreto di sequestro probatorio privo di motivazione concreta e di descrizione delle condotte è nullo: la mera indicazione della fattispecie di reato e dei nomi non basta per fondare il fumus commissi delicti
- Il giudice del riesame non può supplire integrando ex post una motivazione mancante nel decreto originario: l'assenza di motivazione determina il vizio insanabile del provvedimento ablativo
- Per sequestri di dispositivi informatici occorre delimitare l'oggetto della ricerca (criteri temporali, parole chiave, tipi di file ecc.) per evitare indagini di natura esplorativa e per rispettare il principio di proporzionalità
- La pertinenzialità e la proporzionalità del sequestro vanno valutate rispetto a una descrizione concreta del reato e della finalità probatoria; senza tale descrizione non può ritenersi giustificato il sequestro esteso
- Se emergono carenze essenziali (genericità della notizia di reato, mancanza di fumus, motivazione insufficiente) la sanzione è l'annullamento del decreto e la restituzione immediata del materiale, spesso senza possibilità di trattenere copie
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