Cassazione Penale, Ordinanza n. 16905/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze riproponevano senza adeguata critica argomentata le stesse censure già esaminate e respinte in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. Nel ricorso venivano dedotti due motivi: con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di quelli già proposti in appello, privi di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e quindi generici o solo apparenti.
Norme richiamate
La causa di non punibilità dello stato di necessità non è riconoscibile quando il motivo di ricorso si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
È il reato per cui era stata pronunciata la condanna oggetto di impugnazione.
La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la corte di merito ha valorizzato elementi significativi di gravità della condotta e del danno arrecato, escludendo i presupposti applicativi della causa di non punibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del ricorso per cassazione richiede una critica argomentata e puntuale alle rationes decidendi della decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze già respinte integra motivo apparente o generico.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è insindacabile quando la motivazione di merito abbia indicato elementi concreti di gravità della condotta e del danno, idonei a escludere i presupposti dell'art. 131-bis c.p.
- La censura sul diniego dello stato di necessità non può essere coltivata utilmente in cassazione se non si confronta con la valutazione di merito e si risolve nella riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi.
Come è indicizzato
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