Cassazione Penale, Sentenza n. 30005/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e aveva disposto la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata. Il ricorrente contestava: (1) l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l'identificazione fosse inaffidabile per la scarsa visibilità e per un rapporto di conoscenza fra vittima e indagato che avrebbe viziato la ricognizione fotografica; (2) la sussistenza delle esigenze cautelari, deducendo l'assenza di pericolo di fuga (perché sottoposto a divieto di dimora in altro procedimento) e l'insussistenza del pericolo di reiterazione, oltre all'irragionevolezza della misura applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il ricorso inammissibile perché si limitava a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto che il tribunale di merito avesse fornito motivazione adeguata sull'identificazione (anche in base a corporatura, movenze, capigliatura e timbro vocale, nonché alla pregressa conoscenza della vittima). Sul secondo motivo ha rilevato che, pur non potendosi ritenere il pericolo di fuga fondato sulla semplice assenza dal comune oggetto del divieto di dimora, il tribunale aveva valutato correttamente il pericolo di reiterazione alla luce della violenza del reato, dell'uso di arma, dei precedenti e dei numerosi procedimenti pendenti; la custodia cautelare in carcere è stata ritenuta proporzionata e necessaria anche perché il ricorrente non aveva indicato un domicilio idoneo e la prognosi riguardo alla pena prevedeva una condanna ragionevolmente superiore ai tre anni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Richiamata per sottolineare che il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto; applicazione procedurale senza rilievo sul merito della decisione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a fronte del rigetto del ricorso.
Regolamento esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Richiamato nel provvedimento per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di autosufficienza e divieto di riesame del merito)
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965 (citata nella motivazione)
La Corte ribadisce che in sede di legittimità non è consentito riesaminare la capacità probatoria delle prove o degli indizi; il controllo è limitato alla verifica della logica e della congruenza della motivazione e alla sua adesione alle fonti di prova, richiudendo la censura che chieda una nuova valutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della capacità dimostrativa delle prove: i motivi che chiedono una rivalutazione del merito probatorio sono di regola inammissibili.
- L'identificazione dell'autore di un reato può essere ritenuta affidabile anche se non basata esclusivamente sui tratti del volto quando vi siano altri elementi concordanti (corporatura, movenze, timbro vocale, rapporti di conoscenza pregressi) che il giudice di merito deve motivare chiaramente.
- L'assenza dal luogo dove è posto l'obbligo (es. divieto di dimora) non esclude automaticamente ogni valutazione di pericolo di fuga; il giudice deve considerare complessivamente tutte le esigenze cautelari, inclusa la pericolosità di reiterazione.
- La misura cautelare va valutata in termini di adeguatezza e proporzionalità: gravità del fatto, uso di arma, precedenti e pendenza di altri procedimenti possono giustificare la custodia in carcere, specie se si prospetta una pena elevata e non sono indicati domicili alternativi idonei.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari gravose il difensore deve proporre elementi concreti e autosufficienti (es. domicilio alternativo, garanzie processuali, elementi che escludano il pericolo di reiterazione) e, se possibile, contestare specificamente vizi di motivazione formale o logica, non solo la valutazione del merito probatorio.
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