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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25747/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, dottore in medicina specializzato in oftalmologia, ha agito per ottenere una più elevata somma dovuta in conseguenza del tardivo recepimento da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie sui medici specializzandi. In primo e secondo grado gli era già stato riconosciuto il diritto a un indennizzo per l'inadempimento statuale, ma la liquidazione era stata parametrata alla disciplina della legge n. 370 del 1999 e non al trattamento previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme del Trattato CEE, delle direttive europee e della Costituzione, sostenendo che la remunerazione dovesse essere quantificata secondo l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; 2) violazione delle stesse fonti e degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando che il risarcimento dovesse comprendere danno emergente e lucro cessante secondo la giurisprudenza CGUE; 3) violazione delle norme su interessi, rivalutazione e liquidazione del danno, contestando il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese del primo grado e per la condanna alle spese del giudizio di appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito che per i medici specializzandi che abbiano frequentato i corsi dopo il 31 dicembre 1982, l'obbligazione derivante dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie non è retributiva né risarcitoria in senso pieno, ma indennitaria e pararisarcitoria; perciò non si applicano retroattivamente i criteri di quantificazione del d.lgs. n. 257 del 1991, ma il parametro equitativo ricavato dalla legge n. 370 del 1999. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo motivo, perché fondato su una pronuncia CGUE riferita a una diversa categoria di specializzandi, e il terzo motivo, perché la sentenza impugnata non conteneva le affermazioni contestate e, comunque, gli interessi erano stati riconosciuti dal giudice di primo grado. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo sulle spese, osservando che la soccombenza in appello giustificava la condanna alle spese e che la compensazione nel primo grado era stata motivata dalla complessità della controversia e dall'evoluzione giurisprudenziale. È stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i singoli motivi secondo i relativi vizi denunciati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese del grado di appello è stata ritenuta conseguenza della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    come modificato dall’art. 58, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69

    Nel testo ratione temporis applicabile consentiva la compensazione anche per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione a interessi e decorrenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al risarcimento del danno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione a interessi e rivalutazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla liquidazione equitativa, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al criterio di liquidazione del danno, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    La Corte ha escluso che questo criterio di quantificazione sia retroattivamente applicabile agli specializzandi che hanno frequentato i corsi dopo il 31 dicembre 1982, poiché il decreto individua la misura della retribuzione ma non disciplina l'obbligazione statuale da tardiva trasposizione.

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    È stato indicato come parametro equitativo per la liquidazione dell'obbligazione indennitaria derivante dal tardivo recepimento delle direttive.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato nel primo e secondo motivo per sostenere l'obbligo di tempestiva attuazione delle direttive; la Corte ha applicato il principio secondo cui il parametro di liquidazione resta quello equitativo elaborato dalla giurisprudenza interna.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato nel primo motivo in relazione all'attuazione delle direttive comunitarie.

  • artt. 2, 3 e 10 Cost.

    Richiamati nel primo motivo a sostegno della violazione dei principi costituzionali connessi al mancato recepimento delle direttive.

  • direttiva 362/75/CEE

    La Corte ha ricordato che il tardivo recepimento di questa direttiva fonda l'obbligazione indennitaria nei confronti dei medici specializzandi.

  • direttiva 363/75/CE

    Richiamata come direttiva comunitaria oggetto di tardivo recepimento.

  • direttiva 82/76/CEE

    Richiamata come direttiva comunitaria oggetto di tardivo recepimento.

  • art. 238 TFUE

    Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi che abbiano frequentato i corsi dopo il 31 dicembre 1982, l'obbligazione dello Stato derivante dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie ha natura indennitaria e pararisarcitoria, non retributiva né risarcitoria in senso pieno.
  • La quantificazione del dovuto non va effettuata applicando retroattivamente il d.lgs. n. 257 del 1991, ma mediante un criterio equitativo fondato sulla parità di trattamento e desumibile dalla legge n. 370 del 1999.
  • Il parametro equitativo così individuato è idoneo a coprire l'intera area dei pregiudizi normalmente ricollegabili al ritardo legislativo; spetta al danneggiato allegare e provare tempestivamente circostanze diverse e ulteriori che giustifichino un maggior ristoro.
  • È inammissibile la censura che pretenda di estendere a una fattispecie diversa il principio affermato da una pronuncia della CGUE riferita a una categoria di specializzandi differente per epoca di iscrizione ai corsi.
  • Nel giudizio di legittimità non può essere dedotta per la prima volta una questione di merito che non risulti trattata nella sentenza impugnata, senza allegare e indicare specificamente dove essa sia stata proposta nei gradi precedenti.
  • La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito quando ricorrano, secondo il regime applicabile ratione temporis, gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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