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Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Genova

IMPOSTA DI REGISTRO - sentenza - accertamento - saldo conto corrente - art. 8, c. 1, lett. c), Tariffa - 1% - applicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni relativo alla sentenza del Tribunale che aveva ricalcolato il saldo di un conto corrente, dopo aver dichiarato nulle alcune clausole relative alla variazione degli interessi e al superamento del tasso soglia. La ricorrente sosteneva che la sentenza dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro, anziché proporzionale all'1%, lamentando inoltre una motivazione insufficiente dell'avviso e l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La Commissione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché erano indicati gli estremi della sentenza e l'importo dovuto. Nel merito, ha qualificato la pronuncia civile come sentenza di accertamento di un diritto patrimoniale, diretta a determinare il corretto saldo del rapporto bancario, senza annullamento di atti, restituzione di somme o risoluzione contrattuale. Pertanto, è stata ritenuta corretta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% sul valore accertato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. È stata inoltre esclusa l'applicazione del principio di alternatività IVA/registro. La banca è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    Si applica l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% alle sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, quando la pronuncia determina somme dovute senza disporre annullamento di atti, restituzioni o risoluzioni contrattuali.

  • Art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La disposizione invocata dalla banca per sostenere l'applicazione dell'imposta fissa è stata considerata norma agevolativa, non estensibile per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.

  • Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986

    Negli avvisi di liquidazione devono essere indicati gli estremi dell'atto e la somma da pagare.

    Per gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro è sufficiente una motivazione sintetica contenente gli estremi dell'atto e l'importo richiesto, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa.

  • Art. 40, d.P.R. n. 131/1986

    Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera quando la controversia riguarda il semplice accertamento di somme dovute nell'ambito di un credito bancario, estraneo a un'operazione soggetta a IVA.

  • Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Le norme eccezionali o agevolative non possono essere applicate oltre i casi e i tempi espressamente considerati, né estese analogicamente.

Massime di principio

  • Per determinare l'imposta di registro su una sentenza occorre guardare agli effetti concreti della pronuncia, non soltanto al tipo di contratto originariamente controverso.
  • Una sentenza che ricalcola il saldo di un conto corrente e accerta l'importo effettivamente dovuto configura, in linea generale, un accertamento di un diritto patrimoniale e può scontare l'imposta proporzionale dell'1%.
  • L'imposta fissa prevista per specifiche categorie di sentenze non può essere estesa analogicamente a una pronuncia che non dispone annullamento, restituzione o risoluzione contrattuale.
  • Il principio di alternatività IVA/registro non esclude automaticamente l'imposta di registro quando la sentenza si limita ad accertare un credito o un saldo contabile, senza accertare una cessione di beni o una prestazione soggetta a IVA.
  • Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro può essere validamente motivato in forma sintetica, se indica chiaramente l'atto tassato, la norma applicata e l'importo richiesto.

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