Sentenza del 15/07/2019 n. 584 - Comm. Trib. Prov. Genova
IMPOSTA DI REGISTRO - sentenza - accertamento - saldo conto corrente - art. 8, c. 1, lett. c), Tariffa - 1% - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni relativo alla sentenza del Tribunale che aveva ricalcolato il saldo di un conto corrente, dopo aver dichiarato nulle alcune clausole relative alla variazione degli interessi e al superamento del tasso soglia. La ricorrente sosteneva che la sentenza dovesse scontare l'imposta di registro in misura fissa di 200 euro, anziché proporzionale all'1%, lamentando inoltre una motivazione insufficiente dell'avviso e l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
La decisione
La Commissione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché erano indicati gli estremi della sentenza e l'importo dovuto. Nel merito, ha qualificato la pronuncia civile come sentenza di accertamento di un diritto patrimoniale, diretta a determinare il corretto saldo del rapporto bancario, senza annullamento di atti, restituzione di somme o risoluzione contrattuale. Pertanto, è stata ritenuta corretta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% sul valore accertato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986. È stata inoltre esclusa l'applicazione del principio di alternatività IVA/registro. La banca è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Si applica l'imposta di registro in misura proporzionale dell'1% alle sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, quando la pronuncia determina somme dovute senza disporre annullamento di atti, restituzioni o risoluzioni contrattuali.
Art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La disposizione invocata dalla banca per sostenere l'applicazione dell'imposta fissa è stata considerata norma agevolativa, non estensibile per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente previste.
Art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986
Negli avvisi di liquidazione devono essere indicati gli estremi dell'atto e la somma da pagare.
Per gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro è sufficiente una motivazione sintetica contenente gli estremi dell'atto e l'importo richiesto, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa.
Art. 40, d.P.R. n. 131/1986
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera quando la controversia riguarda il semplice accertamento di somme dovute nell'ambito di un credito bancario, estraneo a un'operazione soggetta a IVA.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le norme eccezionali o agevolative non possono essere applicate oltre i casi e i tempi espressamente considerati, né estese analogicamente.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro su una sentenza occorre guardare agli effetti concreti della pronuncia, non soltanto al tipo di contratto originariamente controverso.
- Una sentenza che ricalcola il saldo di un conto corrente e accerta l'importo effettivamente dovuto configura, in linea generale, un accertamento di un diritto patrimoniale e può scontare l'imposta proporzionale dell'1%.
- L'imposta fissa prevista per specifiche categorie di sentenze non può essere estesa analogicamente a una pronuncia che non dispone annullamento, restituzione o risoluzione contrattuale.
- Il principio di alternatività IVA/registro non esclude automaticamente l'imposta di registro quando la sentenza si limita ad accertare un credito o un saldo contabile, senza accertare una cessione di beni o una prestazione soggetta a IVA.
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di registro può essere validamente motivato in forma sintetica, se indica chiaramente l'atto tassato, la norma applicata e l'importo richiesto.
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