Sentenza del 09/04/2018 n. 1894 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Tarsu Tia - "zone blu" - obbligo di spazzatura già corrisposto dai cittadini - Tarsu Tia non dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di applicare la TARSU/TIA alle aree di parcheggio contrassegnate come "zone blu" è stata ritenuta non dovuta, poiché la pulizia delle aree resta a carico del Comune ed è già finanziata tramite le somme corrisposte dai cittadini. Ne consegue l’esclusione, per tali aree e alle condizioni indicate, di un ulteriore prelievo tributario per lo stesso servizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la debenza della TARSU/TIA sulle cosiddette "zone blu". Tali aree sono di proprietà esclusiva del Comune e vengono concesse in uso limitatamente alla gestione del servizio di parcheggio pubblico. Secondo la ricostruzione accolta, l’obbligo di provvedere alla pulizia e alla spazzatura delle aree rimane in capo al Comune e il relativo costo è già sostenuto dai cittadini attraverso le entrate connesse al servizio pubblico. Inoltre, sugli utenti grava il divieto di abbandonare o depositare rifiuti, previsto dal Codice della strada. L’imposizione ulteriore della TARSU/TIA comporterebbe quindi una duplicazione dell’entrata destinata alla pulizia del medesimo luogo.
Norme richiamate
Articolo 15 del Codice della strada
Divieto di "deposito di rifiuti" sulla strada e sulle sue pertinenze.
Il divieto di abbandono o deposito dei rifiuti da parte degli utenti esclude che l’ordinario utilizzo dell’area di parcheggio comporti, di per sé, una produzione di rifiuti tale da giustificare automaticamente l’applicazione della TARSU/TIA.
Articolo 24 del Codice della strada
Divieti relativi all’uso e all’occupazione delle pertinenze stradali.
La norma è richiamata per confermare i limiti di utilizzazione delle aree pubbliche e il divieto di comportamenti incompatibili con la destinazione dell’area, tra cui il deposito di rifiuti.
Articolo 62, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993
La tassazione presuppone la detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti. L’applicazione del tributo deve quindi essere valutata concretamente, tenendo conto della destinazione dell’area, dell’effettiva produzione di rifiuti e dell’esistenza di un servizio di smaltimento già finanziato.
Massime di principio
- La TARSU/TIA non dovrebbe essere applicata automaticamente a ogni area utilizzata dal pubblico: occorre verificare se l’area sia concretamente suscettibile di produrre rifiuti e se vi sia un servizio di raccolta e smaltimento riferibile al soggetto tassato.
- Quando il Comune è proprietario dell’area, mantiene l’obbligo di pulizia e il relativo servizio è già finanziato mediante entrate pubbliche o corrispettivi pagati dagli utenti, un’ulteriore imposizione per la stessa attività può configurare una duplicazione del prelievo.
- La mera gestione di parcheggi pubblici non implica necessariamente la produzione di rifiuti imputabile al gestore o all’utilizzatore dell’area, soprattutto quando è vietato depositare rifiuti e la pulizia ordinaria resta organizzata dal Comune.
- In casi analoghi è essenziale distinguere tra la superficie effettivamente destinata al parcheggio e le eventuali aree accessorie, locali o spazi nei quali il contribuente svolga attività idonee a produrre rifiuti.
- La non debenza non discende automaticamente dalla qualificazione dell’area come "zona blu": deve essere dimostrata, in concreto, la proprietà pubblica, la destinazione a parcheggio, l’organizzazione comunale del servizio di pulizia e l’assenza di una produzione di rifiuti imputabile al soggetto tassato.
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