Cassazione Penale, Ordinanza n. 41333/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che le censure riguardavano la sola dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano generici, perché non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondati, poiché la Corte territoriale aveva applicato la pena al minimo edittale e aveva motivato adeguatamente il rigetto delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il provvedimento presuppone la condanna per il reato di evasione, ma non svolge un'analisi interpretativa della fattispecie.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte di appello; la Cassazione considera infondata la censura sul punto.
art. 606 c.p.p.
Le doglianze sono dichiarate inammissibili perché generiche e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondate.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla pena sono formulate in modo generico e non si confrontano con la motivazione della decisione impugnata.
- La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è ammissibile se non individua specifici vizi della motivazione e si limita a una contestazione assertiva.
- È manifestamente infondata la censura sulla dosimetria della pena quando il giudice di merito abbia applicato il minimo edittale e abbia spiegato le ragioni del trattamento sanzionatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente ogni profilo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
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