Corte di giustizia, Sentenza C-96/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 marzo 2021. — Ordine Nazionale dei Biologi e a. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale - Salute - Articolo 168 TFUE - Direttiva 2002/98/CE - Norme di qualità e di sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti - Obiettivo volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana - Articolo 4, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 - Servizi trasfusionali - Persona responsabile - Condizioni minime di qualificazione - Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo - Margine di discrezionalità riservato agli Stati membri. — Causa C-96/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la normativa italiana che limita ai laureati in medicina e chirurgia la nomina a persona responsabile di un servizio trasfusionale. La direttiva 2002/98/CE, infatti, stabilisce soltanto requisiti minimi di qualificazione e lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per introdurre misure più rigorose a tutela della salute umana. La scelta nazionale è stata quindi considerata espressione della competenza statale in materia di organizzazione dei servizi sanitari, salvo il rispetto complessivo del diritto UE.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2002/98/CE di una normativa italiana che riserva ai soli laureati in medicina e chirurgia la designazione quale persona responsabile di un servizio trasfusionale.
La questione giuridica
Se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che: 1) attribuisce direttamente ai laureati in scienze mediche o biologiche il diritto di essere designati persona responsabile di un servizio trasfusionale; 2) oppure consente agli Stati membri di prevedere, in nome di un livello più elevato di tutela della salute, una disciplina nazionale che riservi tale incarico ai soli laureati in medicina e chirurgia.
Principio di diritto
L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE non conferisce ai titolari di una laurea in scienze biologiche un diritto incondizionato ad accedere alla funzione di persona responsabile di un servizio trasfusionale; esso fissa soltanto condizioni minime di qualificazione. Ne consegue che, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva e dell'articolo 168 TFUE, uno Stato membro può legittimamente adottare una disciplina più rigorosa e riservare tale funzione ai soli laureati in medicina e chirurgia, purché la misura rispetti il diritto dell'Unione in tutti i suoi aspetti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 168 TFUE
- Direttiva 2002/98/CE
- Direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2005/36/CE
- Direttiva 2013/55/UE
Riserva ai laureati in medicina e chirurgia della persona responsabile di un servizio trasfusionale
La causa, decisa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di cassazione italiana, riguarda l'interpretazione della direttiva 2002/98/CE sulle norme di qualità e sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti. La controversia nasce dalla disciplina italiana che consente la designazione come persona responsabile di un servizio trasfusionale soltanto a soggetti laureati in medicina e chirurgia, con esclusione dei laureati in scienze biologiche.
Fatti e procedimento principale
L'Ordine Nazionale dei Biologi, insieme a tre laureati in scienze biologiche, ha impugnato la norma italiana sostenendo che l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE riconoscerebbe anche ai biologi il diritto di accedere a tale funzione. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che la direttiva non fosse autoesecutiva e lasciasse agli Stati membri ampia discrezionalità; la Corte di cassazione ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se il requisito del possesso di un titolo nel settore delle scienze mediche o biologiche, previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), attribuisca direttamente ai laureati in entrambe le discipline il diritto di essere designati;
- se, in conseguenza, il diritto dell'Unione osti o consenta una norma nazionale che escluda i laureati in scienze biologiche dalla funzione di persona responsabile.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l'articolo 168 TFUE, che impone un elevato livello di protezione della salute umana;
- la direttiva 2002/98/CE, in particolare gli articoli 1, 4, paragrafo 2, 5, 9, 10 e 20, nonché i considerando 15 e 33;
- la direttiva 2005/36/CE, richiamata solo nell'argomentazione delle parti sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
L'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva prevede condizioni minime di qualificazione per la persona responsabile, tra cui un titolo universitario nelle scienze mediche o biologiche e un'esperienza pratica post laurea di almeno due anni.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la direttiva 2002/98/CE ha come obiettivo la protezione della salute umana e che l'articolo 4, paragrafo 2, consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose, purché conformi al Trattato. La disposizione dell'articolo 9, paragrafo 2, viene letta come norma che fissa requisiti minimi e non come previsione di un diritto di accesso automatico per tutte le categorie indicate.
La Corte valorizza anche la genesi della norma: il legislatore dell'Unione, pur ampliando rispetto alla proposta iniziale i titoli idonei includendo i laureati in scienze biologiche, non ha voluto impedire agli Stati membri di adottare criteri più restrittivi. Inoltre, la funzione della persona responsabile è distinta dalle attività del personale che opera direttamente nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione e nella distribuzione del sangue, disciplinate dall'articolo 10 della direttiva.
Sul piano della discrezionalità degli Stati membri, la Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui salute e vita delle persone hanno un rilievo preminente e gli Stati membri possono fissare il livello di tutela che intendono garantire. In tale prospettiva, la scelta italiana di riservare il ruolo ai medici può essere giustificata, in particolare perché i servizi trasfusionali sono integrati nel servizio sanitario nazionale e svolgono attività anche di natura medica e diagnostica.
Mutuo riconoscimento e profili ulteriori
La Corte affronta anche l'argomento relativo alla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, osservando che spetta alla normativa nazionale definire il settore di attività della professione di biologo. Poiché il diritto italiano non include la funzione di persona responsabile di un servizio trasfusionale tra le attività proprie del biologo, non emerge una violazione del principio di mutuo riconoscimento invocato dai ricorrenti.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/98/CE, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva, non osta a una normativa nazionale che consenta la designazione come persona responsabile di un servizio trasfusionale soltanto a persone in possesso di una laurea in medicina e chirurgia, purché la normativa rispetti sotto ogni profilo il diritto dell'Unione.
Principio affermato
La direttiva 2002/98/CE fissa requisiti minimi di qualificazione per la persona responsabile del servizio trasfusionale, ma lascia agli Stati membri la facoltà di adottare regole più restrittive per rafforzare la tutela della salute pubblica, nel rispetto del diritto dell'Unione e del margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in materia sanitaria.
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