Sentenza del 23/03/2018 n. 7272 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, denunciando un vizio di motivazione. Secondo l'Amministrazione, il giudice d'appello avrebbe omesso di considerare diversi elementi, tra cui le fatture emesse da M. verso I. e R., i contratti tra le società, la condotta di R., i resi e l'antieconomicità delle vendite. La tesi dell'Agenzia era che il contratto con R. dissimulasse una cessione interna di beni, imponibile ai fini IVA, anziché una prestazione di servizi relativa allo sfruttamento del marchio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Poiché la sentenza impugnata era soggetta al nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non era sufficiente contestare l'insufficienza o la diversa valutazione delle prove: occorreva dimostrare un'anomalia motivazionale grave, come la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni o una motivazione incomprensibile. Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva esaminato contratti e fatture e aveva fornito una motivazione comprensibile. È stata quindi confermata, sul piano processuale, la decisione favorevole alla contribuente. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese di giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
La disposizione è stata interpretata nel senso che il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale".
Per le sentenze soggette alla nuova formulazione della norma, il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione. È denunciabile soltanto un'anomalia motivazionale grave e costituzionalmente rilevante, ricavabile dal testo della sentenza.
Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale
La norma è richiamata come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., delimitando il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile - anomalie motivazionali
"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"
Sono le principali ipotesi in cui la motivazione può essere validamente censurata in cassazione dopo la riforma della norma; è invece esclusa la rilevanza del mero difetto di sufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione una sentenza pubblicata dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male o trascurato alcune prove: occorre indicare una vera anomalia motivazionale grave.
- La Corte di cassazione non riconsidera normalmente il merito della controversia né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito, purché quest'ultimo abbia esaminato gli elementi essenziali e fornito una motivazione comprensibile.
- Una motivazione sintetica può essere sufficiente se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; l'insufficienza argomentativa, da sola, non comporta la cassazione della sentenza.
- In controversie fiscali sulla qualificazione dei rapporti commerciali, la natura effettiva delle operazioni deve essere valutata dal giudice di merito sulla base di contratti, fatture, condotte delle parti ed eventuali elementi di antieconomicità. In cassazione tale valutazione è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ammesso dalla legge.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di esaminare nel merito la pretesa tributaria e comporta, di regola, la condanna del ricorrente soccombente alle spese.
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