Cassazione Penale, Sentenza n. 16702/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del DPR 309/90 (detenzione ai fini di spaccio), deducendo violazione di legge e carenza di motivazione circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e circa l'attribuibilità del fatto a ciascuno di essi. Micaletto era inoltre stata condannata anche in relazione al reato ex art. 337 c.p..
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto legittima la ricostruzione del giudice di merito, fondata sulla doppia conforme, che ha valorizzato il rinvenimento di stupefacente suddiviso in dosi, strumenti per il confezionamento, una somma di 3.500 euro, la coabitazione degli imputati, il possesso di chiavi dell'abitazione, l'andirivieni di tossicodipendenti e l'atteggiamento sospetto dei presenti, nonché l'intervento agitato della Micaletto che ha cercato di sottrarre denaro. La censura dei difensori è stata ritenuta una mera rivalutazione del fatto e generica; inoltre la contestazione sulla destinazione allo spaccio non era stata proposta in appello e dunque non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990
La detenzione di sostanze stupefacenti è stata ritenuta finalizzata allo spaccio sulla base della valutazione complessiva degli elementi di fatto (quantità suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, denaro contante consistente, andirivieni di assuntori, contesto di coabitazione e condotte ostative).
Codice Penale
La condotta contestata a Micaletto (stato di agitazione al momento dell'accesso degli operanti e tentativo di sottrarre un fascio di banconote) è stata ritenuta integrativa del reato richiamato in sentenza e meritevole di condanna, secondo la ricostruzione del giudice di merito.
Codice di Procedura Penale
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai ricorrenti consegue l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, come applicato nella fattispecie.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata per motivare che, nella fattispecie, non emergono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso in colpa; nondimeno resta ferma l'applicazione delle norme che impongono l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In caso di 'doppia conforme' (tribunale e corte d'appello concordi), la Cassazione ricostruisce la motivazione attraverso l'analisi congiunta delle due sentenze e difficilmente ammette la mera rivalutazione del fatto.
- Elemento fondamentale per qualificare la detenzione come finalizzata allo spaccio è la valutazione complessiva degli indizi: quantità e confezionamento della droga, presenza di strumenti per il confezionamento, denaro contante rilevante, contesto (es. andirivieni di assuntori), possesso di chiavi e comportamenti ostativi o sospetti dei presenti.
- Gli argomenti generici e non specificati per ciascun imputato, che si limitano a negare la responsabilità senza indicare motivi concreti e specifici, sono inammissibili in cassazione.
- Non è possibile introdurre in cassazione per la prima volta censure o questioni che non siano state dedotte in sede di appello; i nuovi motivi tardivi sono inammissibili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagare le spese processuali e, salvo casi di colpa accertata diversa, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato con attenzione il merito e l'ammissibilità prima di proporre il ricorso.
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