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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18112/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

la impugnazione denunciava tre censure principali: 1) errore sul termine di decorrenza dell'opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., che secondo il ricorrente doveva decorrere dalla conoscenza legale dell'atto impugnato (in particolare dalla notificazione dell'avviso di udienza per l'autorizzazione alla vendita) rendendo tempestiva l'opposizione; 2) omesso esame di fatto decisivo consistente nella produzione di documentazione attestante una diversa residenza anagrafica e corrispondente effettiva in luogo diverso al tempo delle notifiche del precetto e del pignoramento, nonché la inagibilità dell'immobile dove erano state tentate le notificazioni e la presunta perfezione per "compiuta giacenza"; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 156, comma 3, 480, 482 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la nullità della notifica fosse stata sanata dall'opposizione, mentre tale opposizione sarebbe stata proposta solo dopo il precetto e il pignoramento e dunque non avrebbe potuto prevenire l'esecuzione obbligando alla sanatoria.

La decisione

la Corte ha ritenuto prioritario l'esame del terzo motivo e ha osservato che la nullità della notifica del precetto può essere sanata dall'opposizione solo se è provato che la conoscenza è intervenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento. Ha altresì ricordato che la notifica per "compiuta giacenza" è invalida se la residenza effettiva è diversa da quella anagrafica. In definitiva la Corte ha accolto il secondo motivo (assorbendo gli altri), ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, demandando anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    regola l'opposizione agli atti esecutivi; il termine di proposizione è ricollegato alla conoscenza legale dell'atto o di quello che lo presuppone

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    la proposizione dell'opposizione può sanare la nullità della notificazione solo se prova la conoscenza intervenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento

  • art. 140 c.p.c.

    la notifica eseguita per "compiuta giacenza" non è valida se risulta che la residenza effettiva del destinatario sia diversa da quella anagrafica

  • art. 480 c.p.c.

    norme sul pignoramento e relativi rimedi cui la Corte fa riferimento per la corretta applicazione delle regole processuali sull'esecuzione

  • art. 482 c.p.c.

    richiamato nell'ambito delle regole sull'esecuzione forzata e sulle forme di impugnazione/contestazione delle notifiche

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la parte controricorrente ha indicato elementi ai sensi di tale norma; citata come riferimento procedurale per i documenti prodotti

  • Giurisprudenza (Cass.)

    es. Cass., 12/06/2020 n.11290; Cass., 16/10/2017 n.24291; Cass., 15/09/2020 n.19120; Cass., 13/02/2019 n.4274

    richiami giurisprudenziali utilizzati per chiarire che la sanatoria della notificazione del precetto mediante opposizione è possibile solo se l'opposizione è tempestiva rispetto all'esecuzione e che la notifica per compiuta giacenza può essere invalida se la residenza effettiva è diversa dall'anagrafica

Massime di principio

  • La nullità della notificazione del precetto può essere sanata dall'opposizione solo se è provato che la conoscenza dell'atto è avvenuta in tempo utile a impedire il pignoramento; se l'opposizione è proposta dopo il pignoramento la sanatoria non opera.
  • La notificazione per "compiuta giacenza" non è efficace quando emerga che la residenza effettiva del destinatario è diversa da quella anagrafica: bisogna produrre prove (documentazione anagrafica, dichiarazioni, perizie sull'inagibilità) per contestarne la validità.
  • In contenziosi esecutivi è fondamentale contestare tempestivamente la validità delle notifiche (precetto e pignoramento) e conservare e produrre prova della diversa residenza effettiva o dell'inagibilità del luogo di notifica.
  • Quando si impugna in Cassazione, è strategico articolare motivi che chiedano il controllo di fatti decisivi omessi (es. residenza effettiva, inagibilità) poiché l'omesso esame di tali fatti può comportare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • Per valutare la tempestività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. occorre determinare il dies a quo in base alla conoscenza legale dell'atto o dell'atto che lo presuppone (es. avviso di udienza per autorizzazione alla vendita), non semplicemente dalla successiva esecuzione.

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