Sentenza del 08/10/2018 n. 2348 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - credito - rimborso - computo dell'ultimo triennio - dies a quo - presentazione dell'istanza di rimborso - non è tale - presentazione dell'ultima dichiarazione di riferimento - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il diritto al rimborso del credito IVA relativo al 2008, pari a circa 168.867/168.987 euro. Sosteneva che l'importo fosse superiore alla minore eccedenza IVA maturata nell'ultimo triennio ai sensi dell'art. 30, comma 4, del DPR 633/1972 e che il giudice di primo grado non potesse riconoscere il rimborso sulla base dell'art. 30, comma 2, poiché la contribuente aveva formulato la domanda invocando il comma 4. Contestava inoltre la cessazione dell'attività, ritenendo incompatibile la sopravvivenza della partita IVA con il fallimento.
La decisione
La CTR Emilia-Romagna ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto della società al rimborso. Ha stabilito che il triennio deve essere calcolato a ritroso partendo dall'ultima dichiarazione utile, nella quale il credito era stato esposto, e non dalla successiva presentazione formale dell'istanza di rimborso. L'esposizione del credito in dichiarazione equivale a domanda di rimborso della minore eccedenza IVA del triennio e il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Il rimborso è stato ritenuto spettante anche ai sensi dell'art. 30, comma 2, poiché il fallimento senza autorizzazione all'esercizio provvisorio comportava la cessazione dell'attività, nonostante la permanenza della partita IVA. L'appello incidentale subordinato della contribuente è stato dichiarato improcedibile e le spese, pari a 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Art. 30, comma 4, DPR 633/1972
Il contribuente può ottenere il rimborso della minore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni relative all'ultimo triennio. Il triennio deve essere individuato partendo dall'ultima dichiarazione presentata in cui il credito è stato esposto, non dalla data della successiva istanza di rimborso.
Art. 30, comma 2, DPR 633/1972
In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA può essere chiesta a rimborso anche se il contribuente aveva originariamente fondato la richiesta su un diverso presupposto normativo, poiché il giudizio sul diniego riguarda il rapporto tributario complessivo e non soltanto la motivazione dell'atto impugnato.
Prescrizione ordinaria decennale
Il diritto al rimborso IVA già maturato ed esposto in dichiarazione si estingue per prescrizione decennale. L'esposizione del credito in dichiarazione vale come domanda di rimborso della minore eccedenza IVA del triennio.
Cass. civ., sez. tributaria, n. 20528/2013
Richiamata per affermare che l'indicazione del credito IVA nella dichiarazione può equivalere a una domanda di rimborso e che il relativo diritto è soggetto alla prescrizione decennale.
Cass. civ., sez. tributaria, nn. 18427/2012, 4236/2004 e 8998/2014
Richiamate per il principio secondo cui il processo tributario instaurato contro il diniego di rimborso ha ad oggetto il rapporto tributario sostanziale, consentendo al giudice di verificare anche un diverso titolo del diritto al rimborso.
Circolare Agenzia delle Entrate 19 aprile 2007, n. 74/E
Richiamata a supporto dell'equiparazione tra esposizione del credito IVA in dichiarazione e domanda di rimborso della minore eccedenza del triennio.
Massime di principio
- Nel verificare il requisito della minore eccedenza IVA dell'ultimo triennio, il termine iniziale va individuato nell'ultima dichiarazione presentata contenente il credito, non nella data in cui il contribuente ha presentato la successiva istanza di rimborso.
- L'esposizione del credito IVA nella dichiarazione può valere come manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso; il diritto così maturato è normalmente soggetto alla prescrizione decennale.
- Se il rimborso è negato, il giudice tributario può valutare il diritto del contribuente anche sulla base di un diverso presupposto previsto dalla legge, senza essere vincolato esclusivamente al titolo indicato nell'istanza originaria.
- La cessazione dell'attività può sussistere anche in presenza di una partita IVA ancora formalmente aperta, in particolare in caso di fallimento senza autorizzazione all'esercizio provvisorio.
- Per situazioni analoghe occorre esaminare congiuntamente le dichiarazioni IVA, la cronologia delle eccedenze, la data dell'eventuale cessazione dell'attività, la prescrizione decennale e tutti i possibili presupposti normativi del rimborso.
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