Cassazione Civile, Ordinanza n. 06933/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario NASpI)
La controversia
La controversia riguardava il diniego della prestazione NASpI da parte dell'INPS. L'istituto aveva rifiutato la prestazione sostenendo che il richiedente non aveva comunicato, entro trenta giorni dalla domanda, di rivestire la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa e il reddito presumibilmente derivante da tale incarico. I giudici di merito avevano però accolto la domanda del lavoratore, ritenendo che la decadenza prevista dalla disciplina della NASpI non si estendesse a quella omissione. Con il ricorso per cassazione l'INPS denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 50 T.U.I.R., agli artt. 2389 e 2516 c.c. e all'art. 12 preleggi, sostenendo che la decadenza dovesse operare anche per la mancata comunicazione di un'attività fiscalmente assimilata al lavoro dipendente e del relativo reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la decadenza di cui all'art. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 presuppone l'omessa comunicazione dell'inizio o dello svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, con il relativo reddito, mentre nel caso concreto era stato accertato che il controricorrente non aveva intrapreso alcuna attività autonoma o imprenditoriale, ma soltanto rivestito cariche sociali di presidente e consigliere di amministrazione di una cooperativa. La Corte ha escluso che la disciplina possa essere estesa analogicamente a tale ipotesi, trattandosi di norma eccezionale che prevede una decadenza. Ha compensato le spese per la novità e complessità della questione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.lgs. n. 22/2015
richiamato per il regime delle comunicazioni connesse alla NASpI e per il raffronto sistematico con l'art. 10
art. 9, comma 3, d.lgs. n. 22/2015
richiamato come termine di confronto sistematico in tema di comunicazione del reddito e dei rapporti di lavoro subordinato part-time
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
"il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne"
l'obbligo di comunicazione e la correlata decadenza presuppongono l'omessa comunicazione della contemporaneità tra NASpI e attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale, non essendo necessario che l'attività sia iniziata dopo l'inizio della prestazione
art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015
richiamato come esempio di disciplina analoga nel sistema delle decadenze NASpI per omessa comunicazione dell'inizio di attività lavorativa subordinata
art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015
prevede la decadenza dalla NASpI in caso di inizio di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale senza la comunicazione dovuta ex art. 10
art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. n. 917/1986
la qualificazione fiscale dei compensi da cariche sociali come redditi assimilati al lavoro dipendente non consente di estendere la decadenza prevista per attività autonoma o impresa individuale
art. 2389 c.c.
norma richiamata dall'INPS per qualificare il reddito connesso alla carica societaria
art. 2516 c.c.
norma richiamata dall'INPS in relazione alla carica rivestita in una società cooperativa
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione della disciplina
art. 14 disp. prel. c.c.
esclude l'interpretazione analogica delle norme eccezionali, tra cui quelle che prevedono decadenze
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola il procedimento camerale in Cassazione nel quale è stata decisa la causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione opera solo quando il beneficiario intraprenda o svolga un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, con obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'inizio dell'attività e il reddito previsto.
- La mera titolarità di cariche sociali in una società, anche se fiscalmente produttive di redditi assimilati al lavoro dipendente, non è di per sé riconducibile all'attività autonoma o di impresa individuale richiesta dalla norma sulla decadenza.
- Le norme che prevedono decadenze hanno natura eccezionale e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore.
- Nel sistema NASpI, l'interpretazione delle cause di decadenza va effettuata in modo testuale e sistematico, ma sempre entro il perimetro della fattispecie tipizzata dalla disposizione.
- La qualificazione fiscale di un provento non coincide necessariamente con la qualificazione civilistico-previdenziale del rapporto da cui esso deriva, se la norma previdenziale collega specifici effetti decadenziali a un diverso tipo di attività.
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