Sentenza n. 3598/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO 0052626 del 28.05.2025 dell'Ufficio SUAP del Comune di Capodrise, comunicata ad Iliad nella medesima data, e recante rigetto dell'istanza relativa all'installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, richiesta da Iliad ex artt. 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 ed ubicata nel Comune di Capodrise (Caserta), su terreno sito via San Donato, s.n.c, distinto al N.C.T. di Capodrise (CE), foglio 2, particella 6041, sub 1 (codice sito CE81020_015); - della nota prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO 0044091 del 6.05.2025, comunicata ad Iliad nella medesima data, contenente il preavviso di rigetto emanato dal SUAP in merito all'istanza relativa all'installazione della SRB formulata da Iliad in data 17.04.2025; - del parere dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Capodrise, REP_PROV_CE/CE-SUPRO 0039559/22-04-2025, citato nel preavviso di rigetto e di contenuto non noto; ove occorrer possa - del regolamento per l'installazione delle SRB del Comune di Capodrise nella misura in cui pone divieti assoluti e generalizzati alla collocazione delle SRB; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand'anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, motivato dal contrasto con la destinazione urbanistica dell’area e dalla mancata inclusione del sito nel piano di localizzazione trasmesso al Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego del SUAP del Comune di Capodrise, il relativo preavviso di rigetto, il parere dell’Ufficio Urbanistica e, ove occorrente, il regolamento comunale sulle stazioni radio base. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3, 10-bis e 21-octies della l. n. 241/1990, degli artt. 43, 44, 49 e 51 del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 8 della l. n. 36/2001, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la destinazione dell’area ad attrezzature sanitarie, culturali, verde pubblico e parcheggio non costituisse valido motivo ostativo, poiché le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; ha inoltre contestato che la mancata puntuale indicazione del sito nel piano di localizzazione potesse impedire il rilascio del titolo, trattandosi di strumento programmatico e non di condizione necessaria per l’autorizzazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo il nuovo diniego meramente confermativo di un precedente diniego impugnato in separato giudizio, e ha dedotto l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità. Il diniego impugnato non è meramente confermativo del precedente, perché deriva da una nuova istanza, relativa a coordinate e configurazione tecnica differenti, e da un autonomo procedimento con nuova istruttoria e distinto parere dell’Ufficio Urbanistica. Il richiamo alla precedente istanza costituisce un riferimento storico e non una distinta ragione ostativa. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondato il primo motivo: il diniego, motivato per relationem mediante il richiamo al preavviso e al parere urbanistico, si fondava soltanto sulla destinazione urbanistica dell’area a attrezzature sanitarie, culturali, verde pubblico e parcheggio. Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria e possono essere collocate, in linea generale, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona. Il limite opera per specifici vincoli urbanistici incidenti su aree determinate e destinati a soddisfare un puntuale interesse pubblico, come i vincoli preordinati all’esproprio o i vincoli funzionali a specifiche opere e servizi; nel caso concreto, però, il Comune aveva opposto soltanto una destinazione urbanistica riferita a un’ampia zona, senza dimostrare una pianificazione attuativa già definita. È stato ritenuto fondato anche il secondo motivo: la normativa sulle infrastrutture di comunicazione elettronica non prevede la previa trasmissione del piano di localizzazione del gestore quale condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione, né consente di introdurre aggravamenti procedimentali. Inoltre, dagli atti risultava che l’area era comunque compresa nell’area di ricerca indicata nei piani di localizzazione trasmessi dalla società. Il ricorso è stato quindi accolto e il diniego del 28 maggio 2025 annullato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, mentre le spese nei confronti dell’ARPA Campania, non costituita, sono state compensate.
Norme richiamate
art. 43 d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di comunicazioni elettroniche sono espressamente qualificate come “opere di urbanizzazione primaria”.
La qualificazione come opere di urbanizzazione primaria consente, in linea generale, la collocazione delle infrastrutture indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona, salvo specifici vincoli urbanistici incidenti su aree determinate e funzionali a un puntuale interesse pubblico.
artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003
La disciplina autorizzatoria delle infrastrutture di comunicazione elettronica non prevede la previa presentazione del piano di localizzazione del gestore come condizione necessaria per il rilascio del titolo e non consente aggravamenti procedimentali non previsti dalla legge.
art. 51 d.lgs. 259/2003
Richiamato tra le norme che disciplinano l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nell’ambito della contestazione del diniego.
art. 8 l. 36/2001
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni violate dal diniego comunale.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e deve essere sorretto da motivazione adeguata, istruttoria completa e valutazione non irragionevole dei presupposti.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e alle contestazioni sulla partecipazione procedimentale.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni violate.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al TAR di tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva.
art. 91 c.p.c.
Applicato per porre le spese processuali a carico del Comune soccombente.
Massime di principio
- Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di comunicazione elettronica qualificate dalla legge come opere di urbanizzazione primaria, possono essere installate, in linea generale, anche in aree caratterizzate da una specifica destinazione urbanistica, salvo che l’amministrazione dimostri l’esistenza di un vincolo puntuale, riferito a una determinata area e funzionale alla tutela di uno specifico interesse pubblico incompatibile con l’impianto.
- La mera destinazione urbanistica di un’ampia zona ad attrezzature sanitarie, culturali, verde pubblico e parcheggio non è, di per sé, sufficiente a negare l’autorizzazione per una stazione radio base, soprattutto quando non risulti una pianificazione attuativa già definita nella configurazione futura dell’area.
- Il piano di localizzazione del gestore ha natura programmatica e di ausilio all’amministrazione e la sua previa trasmissione, o la puntuale indicazione nel piano dell’area prescelta, non costituisce condizione necessaria per il conseguimento del titolo autorizzatorio, né può essere introdotta come aggravamento procedimentale non previsto dalla legge.
- Un nuovo diniego non è meramente confermativo di un precedente provvedimento quando deriva da una nuova istanza, relativa a una localizzazione o a una configurazione tecnica anche parzialmente diversa, ed è preceduto da un’autonoma istruttoria e da un distinto parere amministrativo.
- Il richiamo a un precedente diniego contenuto nel preavviso di rigetto non costituisce autonoma ragione ostativa quando svolge soltanto una funzione storico-descrittiva e il nuovo provvedimento è fondato sull’istruttoria relativa alla nuova istanza.
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