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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39283/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 aprile 2025, con un motivo unico riferito alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione di merito operata dai giudici di appello in ordine alla capacità delle indicazioni fornite dall'imputato di consentire l'agevole individuazione del soggetto accusato di essere coinvolto in una rapina. La Corte di cassazione rileva però che la censura era formulata in modo del tutto generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto congruamente integrati gli elementi costitutivi del reato sulla base delle risultanze istruttorie.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è affetto da genericità assoluta e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
  • In tema di calunnia, la motivazione di merito è sufficiente quando dà conto delle precise indicazioni che rendono agevole l'identificazione della persona falsamente accusata e valorizza coerentemente le risultanze istruttorie.
  • La censura di legittimità non può risolversi in una mera riproposizione di contestazioni di merito, se non evidenzia specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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