Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19535/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un notaio aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposte di donazione, ipotecarie e catastali in relazione a un atto istitutivo di trust. L'atto riguardava il vincolo di una quota di partecipazione societaria in un trust, con designazione di trustee e individuazione di beneficiari. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi applicabile l'imposta in misura fissa per assenza di trasferimento di proprietà; in appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione, qualificando il trust come atto costitutivo di un vincolo di destinazione soggetto a imposizione proporzionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: la tardività non imputabile del ricorso per mancata comunicazione della sentenza e per erronea indicazione come contumace; la violazione del diritto di difesa perché la CTR non avrebbe considerato la sua costituzione e le sue difese; l'omessa pronuncia sulle sue richieste; l'illegittimità dell'imposizione del trust in assenza di trasferimento di ricchezza e di capacità contributiva; l'erronea applicazione dell'aliquota massima alla quota spettante ai disponenti beneficiari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza e non dalla comunicazione di segreteria, la quale ha solo funzione informativa. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 327 c.p.c. si applica anche al processo tributario e il termine di impugnazione non è inciso dalla mancata comunicazione della sentenza, quando la parte abbia comunque conoscenza del processo. Poiché il ricorrente aveva partecipato al giudizio di appello, non poteva invocare né la rimessione in termini né la disciplina dell'impugnazione tardiva per mancata conoscenza del processo. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. n. 546/1992

    "il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito"

    la comunicazione del dispositivo ha natura meramente informativa e non incide sulla decorrenza del termine lungo per impugnare

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per invocare la rimessione in termini, ma ritenuto non applicabile in mancanza dei relativi presupposti

  • art. 24 Cost.

    invocato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la Corte esclude un contrasto della disciplina del termine lungo con tale parametro costituzionale

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di censura della sentenza d'appello

  • art. 113 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di censura della sentenza d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata per omessa considerazione delle difese della parte appellata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale dedotto nei primi tre motivi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per la dedotta violazione di legge nel terzo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma richiamata per le censure sull'assetto fiscale del trust e sull'aliquota applicata

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza; la sua disciplina si applica anche al processo tributario

  • art. 2, commi 47-54, d.l. n. 262/2006 conv. in l. n. 286/2006

    richiamato dal ricorrente per contestare l'assoggettamento del trust a imposta proporzionale, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato tardivo

  • art. 1 d.lgs. n. 346/1990

    richiamato dal ricorrente in relazione all'imposta di donazione

  • art. 23 Cost.

    invocato dal ricorrente sul principio di legalità/riserva di legge in materia tributaria

  • art. 53 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'assenza di capacità contributiva in mancanza di trasferimento di ricchezza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare le sentenze decorre dalla pubblicazione/deposito della decisione e non dalla comunicazione di segreteria prevista dall'art. 37 d.lgs. n. 546/1992, che ha funzione meramente informativa.
  • La mancata comunicazione della sentenza non consente di spostare il dies a quo del termine di impugnazione quando la parte abbia comunque avuto conoscenza del processo e abbia partecipato al giudizio.
  • L'erronea indicazione di una parte come contumace non incide, di per sé, sulla decorrenza del termine per ricorrere in cassazione se la parte era effettivamente a conoscenza del giudizio.
  • Le nullità della sentenza o le censure sul merito devono essere fatte valere con impugnazione tempestiva; non possono elidere il termine lungo quando la parte era presente o comunque informata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.