Sentenza n. 330/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 42809) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 19 febbraio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., azione avverso il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, la condanna del Ministero all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile. L'Amministrazione non aveva provveduto entro il termine massimo previsto dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, nonostante il termine fosse scaduto il 19 giugno 2025. Il ritardo era ricondotto dal Ministero all'elevato numero di domande analoghe, alla complessità delle questioni giuridiche e alla rilevanza degli interessi coinvolti; tali circostanze erano già state esaminate dal Collegio in precedenti contenziosi e non erano state ritenute sufficienti a giustificare l'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l'azione avverso il silenzio previste dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il giudice ha rilevato che il termine massimo per provvedere, pari a 120 giorni secondo l'art. 16 del d.lgs. 206/2007, era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. L'elevato numero di pratiche, la complessità delle questioni interpretative, il coinvolgimento di diritti costituzionalmente rilevanti e gli interventi normativi sopravvenuti non escludevano l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento. Il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile del Dipartimento ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro gli ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché il ricorso era stato proposto immediatamente a ridosso della scadenza del termine per provvedere.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Disciplina la verifica della completezza della domanda e delle eventuali integrazioni nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Prevede il termine per l'adozione del provvedimento di riconoscimento; il giudice lo considera, nel caso concreto, unitamente al termine per la verifica documentale, come termine massimo complessivo di 120 giorni.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
È richiamato quale intervento legislativo riguardante la gestione della materia del riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento normativo previsto dall'art. 7 del d.l. 71/2024.
Massime di principio
- La pendenza di un numero elevato di istanze, la complessità delle questioni giuridiche o la rilevanza degli interessi coinvolti non esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge, salvo che ricorrano specifiche ragioni giuridicamente idonee a giustificare il ritardo.
- Decorso il termine massimo previsto per la definizione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale, il silenzio dell'Amministrazione è illegittimo e il giudice amministrativo può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Nell'azione avverso il silenzio, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
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