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Sentenza

Sentenza n. 2169/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di abbattimento coattivo di diciotto bovini risultati positivi alle prove diagnostiche per tubercolosi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'ASP di Palermo aveva disposto l'abbattimento coattivo di diciotto bovini, deducendo, in primo luogo, l'incompetenza e la carenza di potere del Direttore dell'U.O.C. Sanità Animale, sostenendo che la normativa regionale attribuisse le funzioni di autorità competente ai Direttori Generali delle ASP, con possibilità di delega soltanto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione. La delega indicata nel provvedimento sarebbe stata invece conferita dal Direttore Sanitario e a favore del Direttore di un'articolazione interna del Dipartimento. In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina europea e nazionale in materia di tubercolosi bovina, sostenendo che l'abbattimento fosse stato disposto sulla base di un caso inizialmente sospetto e non definitivamente confermato, in assenza di campioni e prove diagnostiche idonee e in violazione dei principi di istruttoria, motivazione, proporzionalità e corretta individuazione dei presupposti sanitari. L'ASP ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, assumendo che il provvedimento impugnato fosse meramente confermativo ed esecutivo di un precedente ordine di abbattimento, ormai definitivo. Il ricorrente ha inoltre eccepito la tardività del deposito documentale dell'amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione di tardività del deposito documentale dell'ASP, ritenendo violato il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Ha poi dichiarato il ricorso inammissibile, assorbendo ogni altra questione. Il Collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale: dopo un primo accertamento del marzo 2024 e la qualificazione dei casi come sospetti, nell'aprile 2024 erano state eseguite ulteriori prove IDT e Gamma-interferone, seguite dal provvedimento del 13 maggio 2024 che aveva per la prima volta imposto al proprietario l'abbattimento dei diciotto capi. Tale provvedimento era divenuto inoppugnabile dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il provvedimento del 25 marzo 2025 è stato qualificato come atto meramente confermativo ed esecutivo del precedente ordine: esso non conteneva una nuova decisione sulla diagnosi, sulla sussistenza dell'infezione o sulla scelta di eradicare gli animali, ma si limitava a trasformare l'obbligo di abbattimento spontaneo in esecuzione coattiva, a seguito dell'inadempimento del proprietario. Pertanto, il nuovo atto poteva essere contestato soltanto quanto al presupposto del potere esecutorio, ossia l'inadempimento dell'ordine già impartito. Le censure proposte, invece, riguardavano la legittimità sostanziale dell'originario abbattimento e non erano più deducibili. Il richiamo all'art. 650 c.p. e l'indicazione di un grave e imminente pericolo non costituivano elementi innovativi idonei a riaprire la contestazione della diagnosi o dell'ordine originario. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    termine perentorio di quaranta giorni

    Il deposito tardivo della documentazione processuale dell'amministrazione è stato ritenuto inammissibile per violazione del termine perentorio.

  • art. 9, comma 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689

    La disposizione è richiamata nella ricostruzione della qualificazione iniziale dei casi di tubercolosi come sospetti.

  • art. 8, comma 1, D.M. 592/1995

    obbligo per l’allevatore di provvedere alla macellazione entro un termine stabilito

    La norma è individuata quale base dell'originario obbligo di abbattimento e, secondo il TAR, del successivo potere di procedere coattivamente in caso di inadempimento.

  • art. 138, paragrafo 2, lettera k), Regolamento (UE) 2017/625

    La disposizione è richiamata quale fondamento del potere dell'autorità sanitaria di procedere all'abbattimento coattivo, anche con l'ausilio della forza pubblica, in caso di mancata ottemperanza dell'allevatore.

  • art. 650 c.p.

    inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità

    Il richiamo alla possibile responsabilità penale è stato qualificato come monito legale neutro, privo di efficacia innovativa rispetto all'ordine di abbattimento originario.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo che, a seguito dell'inadempimento del destinatario, si limita a dare esecuzione coattiva a un precedente ordine divenuto inoppugnabile è un atto meramente confermativo ed esecutivo, non una nuova decisione sul rapporto sostanziale.
  • Quando l'atto successivo è meramente confermativo ed esecutivo di un precedente provvedimento lesivo ormai definitivo, le censure relative ai presupposti sostanziali, alla motivazione e alla legittimità della decisione originaria non possono essere riproposte mediante l'impugnazione dell'atto esecutivo.
  • L'impugnazione dell'atto esecutivo può riguardare esclusivamente la sussistenza dei presupposti propri del potere di esecuzione coattiva, in particolare l'inadempimento dell'obbligo imposto con il provvedimento precedente.
  • La trasformazione di un obbligo di fare a carico del privato in un'azione coattiva dell'amministrazione, con eventuale addebito delle spese e ausilio della forza pubblica, non costituisce di per sé un nuovo esercizio della discrezionalità amministrativa sull'originaria misura sanitaria.
  • Il richiamo, nell'atto esecutivo, a conseguenze penali previste dalla legge o a un pericolo attuale connesso al mancato adempimento non riapre la contestazione dei presupposti sanitari e sostanziali già definitivamente accertati, se tali elementi sono funzionali soltanto all'esecuzione dell'ordine precedente.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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