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Sentenza

Sentenza n. 1959/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio disposto dal Questore di Palermo il 12 aprile 2024 e verbale di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni sui diritti di difesa redatto dalla DIGOS il 28 aprile 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi degli artt. 1, lett. c), e 2 d.lgs. 159/2011, emesso dopo la partecipazione a un’azione dimostrativa svoltasi il 2 aprile 2024 presso il Molo Trapezoidale del porto di Palermo, nonché il successivo verbale di identificazione e degli atti di polizia giudiziaria redatto in occasione di una manifestazione del 28 aprile 2024. Ha dedotto, in primo luogo, la sproporzione e l’insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della misura, sostenendo che le condotte, realizzate da quattro persone, fossero non violente, non dannose e non idonee a turbare l’ordine pubblico; ha contestato inoltre l’utilizzabilità di precedenti ancora sub judice e di informazioni di polizia non accompagnate dagli sviluppi dei relativi procedimenti. In secondo luogo, ha sostenuto che l’azione dimostrativa non costituisse una riunione o manifestazione in luogo pubblico soggetta all’obbligo di preavviso previsto dall’art. 18 T.U.L.P.S., anche in ragione del numero limitato dei partecipanti. Infine, ha lamentato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di motivazione sulla durata triennale del divieto di ritorno, superiore al minimo legale di sei mesi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del verbale di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni sui diritti di difesa, poiché si tratta di atti di polizia giudiziaria, interni a un procedimento penale e privi di natura amministrativa, non impugnabili davanti al giudice amministrativo. Quanto al foglio di via, ha ritenuto sussistenti sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo richiesti dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011. La reiterazione di condotte analoghe, le denunce per violazione dell’art. 18 T.U.L.P.S. e per altri reati, nonché i precedenti fogli di via adottati da altri Comuni, costituiscono un quadro indiziario concreto e sufficiente; non è necessaria una sentenza penale irrevocabile, trattandosi di una misura di prevenzione fondata su un giudizio prognostico. Il Collegio ha inoltre ritenuto che anche una manifestazione composta da soli quattro partecipanti possa integrare una riunione in luogo pubblico soggetta a preavviso, non essendo previsto un numero minimo di partecipanti, e che l’assenza di violenza o il valore etico-sociale della protesta non escludano l’illiceità della violazione delle regole sulle manifestazioni pubbliche. È stata respinta anche la censura relativa alla partecipazione procedimentale, poiché il foglio di via, avente natura cautelare e d’urgenza, non richiede la comunicazione di avvio quando l’amministrazione dia conto dell’urgenza. È stata invece accolta la censura sulla durata: il divieto di ritorno era stato fissato in tre anni, senza motivazione specifica sulla scelta di una durata superiore al minimo legale. Il provvedimento è stato quindi riformato limitatamente alla durata, ferma la misura minima di sei mesi e salva la possibilità dell’amministrazione di rideterminarne motivatamente una durata maggiore previa più approfondita istruttoria. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La riconducibilità del soggetto alla categoria dei destinatari della misura può essere desunta da elementi di fatto e da un giudizio prognostico, senza necessità di sentenze penali irrevocabili.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    il Questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni

    La durata del divieto di ritorno deve essere motivata quando venga stabilita in misura superiore al minimo di sei mesi; in mancanza, la misura va riformata limitatamente alla durata eccedente il minimo.

  • art. 18 T.U.L.P.S.

    I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima

    L’obbligo di preavviso si applica alle riunioni dimostrative in luogo pubblico anche quando i partecipanti siano pochi; la legge non prevede un numero minimo di partecipanti.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non trova applicazione al procedimento per l’adozione del foglio di via quando la natura cautelare e d’urgenza della misura, adeguatamente esplicitata dall’amministrazione, non consenta una fase partecipativa.

  • art. 16 Cost.

    Il foglio di via obbligatorio incide sulla libertà di circolazione e può essere adottato, nell’ambito delle misure di prevenzione, per ragioni di sicurezza pubblica.

  • art. 349 c.p.p.

    Il verbale di identificazione è atto di polizia giudiziaria interno al procedimento penale e non costituisce provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione personale fondata su un giudizio prognostico di pericolosità sociale: la sua adozione non richiede una sentenza penale irrevocabile, essendo sufficienti elementi di fatto concreti e circostanziati, valutati secondo il criterio del più probabile che non.
  • La reiterazione di condotte analoghe consistenti nella violazione delle regole sulle riunioni o manifestazioni pubbliche, unitamente ad altri precedenti di polizia e a precedenti fogli di via, può integrare la dedizione alla commissione di reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica richiesta dall’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011.
  • Una riunione o manifestazione in luogo pubblico può sussistere anche con un numero limitato di partecipanti, poiché l’art. 18 T.U.L.P.S. non stabilisce una soglia minima; l’obbligo di preavviso si applica anche alle azioni dimostrative non violente e aventi finalità etico-sociali.
  • Il procedimento per l’adozione del foglio di via obbligatorio, in ragione della natura cautelare e urgente della misura, non richiede la comunicazione di avvio quando l’amministrazione motivi l’esigenza di immediatezza incompatibile con la partecipazione procedimentale.
  • Quando la legge attribuisce all’amministrazione il potere di graduare la durata di una misura entro un intervallo minimo e massimo, la scelta di una durata superiore al minimo deve essere sorretta da una motivazione specifica; in mancanza, il provvedimento è illegittimo limitatamente alla durata eccedente il minimo legale.
  • I verbali di identificazione, elezione di domicilio, nomina del difensore e informazioni sui diritti di difesa, disciplinati dal codice di procedura penale, sono atti di polizia giudiziaria interni al procedimento penale e non sono impugnabili autonomamente davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizione

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