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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10377/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda una dipendente di un ente locale che era stata sottoposta a sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 4 l. n. 97/2001 a seguito di condanna penale non definitiva. La lavoratrice aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità o tardività della riammissione in servizio intervenuta solo il 19/04/2016, nonché la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive maturate tra la retribuzione dovuta e quanto percepito nel periodo compreso tra il 23/02/2015 e il 19/04/2016, qualificato come periodo di illegittima sospensione dal lavoro. Il Tribunale aveva rigettato le domande, mentre la Corte d'appello aveva accolto il gravame della dipendente, affermando che, decorso il termine massimo quinquennale di efficacia della sospensione cautelare previsto dall'art. 5 del CCNL del comparto, il datore di lavoro fosse tenuto a riammeterla in servizio. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 97/2001 e dell'art. 5 del CCNL, sostenendo che la scadenza del termine massimo comporterebbe soltanto la cessazione di efficacia della sospensione, ma non la automatica riammissione in servizio, la quale richiederebbe una domanda della dipendente sospesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha dato continuità ai precedenti richiamati dalla Corte d'appello, chiarendo che l'art. 5, comma 10, del CCNL va interpretato nel senso che, decorso il termine massimo di cinque anni della sospensione cautelare connessa al procedimento penale, si producono due effetti: la revoca della sospensione e la riammissione in servizio del dipendente. L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l'ente ravvisi i presupposti per una sospensione facoltativa. Poiché nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso tali presupposti e aveva correttamente ordinato la tardiva riammissione in servizio, la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 97/2001

    impone alla pubblica amministrazione la sospensione del dipendente in caso di condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati e fa cessare l'efficacia della sospensione se interviene proscioglimento o assoluzione; all'esito favorevole per il dipendente l'amministrazione deve adottare gli atti conseguenziali, tra cui la riammissione in servizio.

  • art. 5, comma 10, CCNL personale non dirigente Regioni ed Enti locali

    "Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo, comunque, non superiore a cinque anni... decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio"

    la clausola produce, allo scadere del termine massimo, sia la revoca della sospensione sia la riammissione in servizio, salvo che l'ente disponga una sospensione facoltativa ricorrendone i presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.

    norma posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di sospensione cautelare dal servizio per ragioni connesse a procedimento penale, la disciplina collettiva può prevedere che, decorso il termine massimo di efficacia della sospensione, si producano automaticamente la revoca della misura e la riammissione in servizio del dipendente.
  • La riammissione in servizio non richiede, di regola, una previa istanza del dipendente quando la fonte normativa o contrattuale ne colleghi espressamente la decorrenza al mero decorso del termine massimo di sospensione; l'amministrazione deve adottare un atto ricognitivo del venir meno della causa sospensiva.
  • L'unica deroga alla riammissione automatica è data dalla possibilità per l'ente di disporre una sospensione facoltativa, ma solo ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
  • In assenza di un formale provvedimento di riammissione in servizio, non può essere imputata al dipendente una assenza ingiustificata, poiché la ripresa del rapporto richiede un atto dell'amministrazione idoneo a rendere certa la ripresa dell'attività lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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