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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 3380 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Reddito derivante da contratto di locazione - Canoni non percepiti - Formazione reddito - Esclusione - Limiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che i canoni di locazione abitativa non percepiti continuano, in linea generale, a concorrere alla formazione del reddito fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità. Solo da tale momento è possibile escluderli dal reddito imponibile. La decisione è conforme a Cassazione n. 651/2012.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento ai fini IRPEF dei redditi derivanti da un contratto di locazione ad uso abitativo quando i canoni non siano stati effettivamente percepiti a causa della morosità del conduttore. Il punto centrale è stabilire da quale momento tali canoni possano essere esclusi dalla formazione del reddito imponibile.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF dei redditi fondiari e dei redditi derivanti da locazione

    Per gli immobili abitativi locati, il reddito da locazione rileva fiscalmente, in assenza del presupposto previsto dalla legge, anche se il canone non è stato materialmente incassato. L'esclusione dei canoni non percepiti opera dal momento della conclusione del procedimento giudiziale di convalida dello sfratto per morosità.

  • Cassazione civile, sentenza n. 651/2012

    Il principio richiamato conferma che la mera morosità del conduttore o il mancato pagamento dei canoni non sono sufficienti, da soli, a escludere tali somme dalla formazione del reddito; occorre la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità.

Massime di principio

  • Per le locazioni abitative, il mancato incasso del canone non consente automaticamente di escludere l'importo dal reddito imponibile.
  • La data rilevante è quella della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità, non necessariamente quella dell'inizio della morosità o della semplice intimazione di sfratto.
  • Prima della convalida dello sfratto, il locatore può essere tenuto a dichiarare fiscalmente i canoni maturati anche se non riscossi.
  • Una volta concluso il procedimento di convalida, i canoni non percepiti possono essere esclusi dalla formazione del reddito secondo le modalità previste dalla disciplina fiscale applicabile.
  • La regola descritta riguarda i contratti di locazione ad uso abitativo e non deve essere estesa automaticamente a locazioni commerciali o ad altre categorie reddituali.

Testo integrale

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