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Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 1958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia del Territorio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973. Secondo l'Amministrazione, l'agevolazione fiscale prevista per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine assistite da ipoteca spettava soltanto alle banche e agli istituti di credito, non agli intermediari finanziari come Finmolise S.p.A. Era invece contestata la sussistenza del requisito soggettivo dell'ente finanziatore, mentre non era contestata la durata del finanziamento, superiore a 18 mesi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia del Territorio, confermando il riconoscimento delle agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali. La decisione si fonda anche sulla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2017, che ha dichiarato illegittima l'esclusione degli intermediari finanziari dalle agevolazioni previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973. È stata ritenuta decisiva la comune finalità dei finanziamenti a medio e lungo termine, diretti a favorire gli investimenti produttivi, indipendentemente dalla natura bancaria o finanziaria del soggetto erogatore. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15

    Agevolazioni fiscali per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine

    La norma riconosceva un trattamento fiscale agevolato alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ma nella versione originaria limitava formalmente il beneficio a banche e istituti di credito. Tale limitazione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva gli intermediari finanziari abilitati.

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107

    Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

    Gli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi e abilitati all'erogazione del credito sono operatori autorizzati del settore finanziario. La loro natura non bancaria non giustifica, in presenza della medesima operazione di finanziamento, l'esclusione dal beneficio fiscale.

  • Costituzione, art. 3

    Il diverso trattamento fiscale tra banche e intermediari finanziari è irragionevole quando le operazioni realizzate perseguono la stessa finalità economica, ossia l'erogazione di finanziamenti a medio e lungo termine destinati a investimenti produttivi.

  • Costituzione, art. 41

    L'esclusione degli intermediari finanziari può comprimere ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica e di concorrenza, favorendo le banche senza una ragione collegata alla funzione concreta del finanziamento.

  • Costituzione, art. 47

    La tutela del risparmio e la competenza bancaria nella raccolta del risparmio non costituiscono una ragione sufficiente per negare l'agevolazione, poiché la ratio del beneficio riguarda l'erogazione del credito e l'investimento produttivo, non la modalità di reperimento delle risorse.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 2017

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 601 del 1973, nella versione previgente alle modifiche del 2007, nella parte in cui escludeva le analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.

Massime di principio

  • Per applicare l'agevolazione fiscale rileva principalmente la natura dell'operazione: deve trattarsi di un finanziamento a medio o lungo termine, normalmente superiore a 18 mesi, e non esclusivamente la qualifica bancaria del soggetto erogatore.
  • Gli intermediari finanziari autorizzati ai sensi del TUB possono beneficiare del trattamento agevolato quando realizzano operazioni sostanzialmente analoghe a quelle effettuate dalle banche.
  • La finalità dell'agevolazione è favorire gli investimenti produttivi e l'erogazione del credito; non è determinante che il soggetto finanziatore raccolga direttamente il risparmio sul mercato.
  • Le norme agevolative, in quanto eccezionali, non possono essere estese per semplice analogia. Tuttavia, l'estensione è necessaria quando un'esclusione determina una disparità irragionevole tra soggetti che svolgono la stessa attività finanziaria.
  • In casi analoghi occorre verificare sia la durata e la tipologia del finanziamento sia l'abilitazione dell'intermediario finanziario, oltre alla disciplina vigente al momento dell'operazione.

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