Cassazione Civile, Ordinanza n. 25017/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia originava da un giudizio relativo a una locazione ad uso diverso, nel quale la società ora ricorrente aveva impugnato in appello la sentenza di primo grado. La Corte d’appello aveva dichiarato improcedibile l’appello ex art. 348 c.p.c.; contro tale decisione la società aveva poi proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo due errori di fatto: da un lato, un’asserita difformità tra la data di udienza indicata nel provvedimento presidenziale in calce alla nota di iscrizione a ruolo e quella in cui l’udienza si era effettivamente tenuta; dall’altro, una supposta omissione di comunicazione del rinvio a uno dei due difensori domiciliatari, sostenendo che entrambi dovessero riceverla presso il medesimo domicilio eletto. La Corte d’appello respingeva la revocazione e la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi formalmente incardinati come violazione di legge, ma diretti in sostanza a contestare il mancato riconoscimento dell’errore revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non spiegavano in che modo la Corte territoriale avesse violato o falsamente applicato l’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti; quanto al primo motivo, la stessa sentenza impugnata dava atto che la data di udienza risultava correttamente fissata al 22 giugno 2011, con cancellazione della precedente indicazione incompleta, sicché l’asserito errore di fatto era smentito dagli atti; quanto al secondo motivo, la censura in realtà prospettava un errore in procedendo e comunque era infondata, poiché in presenza di più procuratori la notificazione/comunicazione effettuata a uno solo di essi resta valida, anche se il domicilio eletto era presso entrambi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 385, comma 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto richiede un vero errore percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti, e non può essere usata per riproporre censure di merito o questioni di diritto.
art. 348 c.p.c.
La declaratoria di improcedibilità dell’appello costituiva il provvedimento oggetto dell’impugnazione per revocazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge è inammissibile se non viene spiegato in che consista l’erronea applicazione della norma rispetto alla fattispecie concreta.
art. 170, comma 1, c.p.c.
Dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e comunicazioni si eseguono al procuratore costituito; in caso di pluralità di procuratori, la validità sussiste anche se l’atto è eseguito a uno solo di essi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 385, comma 4, c.p.c.
Applicabile ratione temporis, consente la condanna della parte soccombente per colpa grave quando il ricorso risulti manifestamente infondato o pretestuoso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il richiamo effettuato dalla ricorrente è stato ritenuto improprio, poiché la censura riguardava in realtà un asserito errore di fatto/di procedura.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione dei fatti risultante dagli atti e non su un’erronea valutazione giuridica o su una diversa ricostruzione della vicenda processuale.
- La censura di violazione di legge in cassazione deve individuare in modo puntuale la regola giuridica asseritamente disapplicata e spiegare il percorso dell’errore di sussunzione; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- In presenza di una pluralità di difensori/procuratori costituiti, le comunicazioni e notificazioni effettuate ad uno solo di essi sono valide, salvo diversa disciplina specifica; l’elezione di domicilio presso uno dei difensori non elimina la riferibilità dell’atto anche all’altro.
- La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’esito di una precedente decisione attraverso questioni già superate dagli atti di causa o per introdurre censure meramente pretestuose.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente inammissibile o pretestuoso, può giustificare la condanna della parte soccombente ai sensi dell’art. 385, comma 4, c.p.c., ove applicabile ratione temporis.
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